Sentenza n. 2563/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione del Direttore Generale della A.O.R.N. Caserta -Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano n. 935 del 30/11/2022pubblicata per quindici giorni consecutivi sull’albo pretorio dell’Amministrazione, con si è disposto di procedere all'utilizzo della graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, indetto con deliberazione n. 240/2020, di cui alle deliberazioni n. 735/2022 e n. 917/2022, per n. 50 unità; nonché in via presupposta, b) della deliberazione del Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE della A.O.R.N. Caserta -Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano n. 735 del 28/09/2022, con cui sono stati approvati gli atti e nominati vincitori del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario -Cat. Bs, indetto con deliberazione n. 240/2020 i candidati collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 59, nonché la candidata collocatasi al 67° posto, per le ragioni nella medesima deliberazione specificate; c) della deliberazione del direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE della AORN Caserta -Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano n. 917 del 22/11/2022 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario -Cat. Bs, indetto con deliberazione n. 240/2020; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di utilizzo e approvazione della graduatoria di un concorso per 60 posti di operatore socio-sanitario a tempo indeterminato, con mancato utilizzo della precedente graduatoria relativa a posti a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti a una procedura per soli titoli finalizzata alla copertura a tempo determinato di 60 posti di operatore socio-sanitario, hanno contestato la scelta dell’AORN di utilizzare la graduatoria di un successivo concorso per assunzioni a tempo indeterminato, senza utilizzare anche la graduatoria della procedura a tempo determinato cui essi avevano partecipato. Hanno dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la loro aspettativa allo scorrimento della graduatoria precedente. In udienza, sette ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente ai sette ricorrenti che hanno rinunciato alla prosecuzione della controversia per sopravvenuta perdita di interesse. Quanto agli altri ricorrenti, ha respinto il ricorso nel merito. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando decide di procedere alla copertura di posti, l’Amministrazione deve motivare la scelta della modalità di reclutamento e considerare l’eventuale esistenza di graduatorie ancora valide ed efficaci; tuttavia, la scelta di una nuova procedura può essere giustificata quando vi siano differenze sostanziali tra la procedura precedente e quella successiva, anche quanto alla disciplina, alle prove, ai requisiti o al profilo professionale. Nel caso concreto, la graduatoria dei ricorrenti riguardava posti a tempo determinato, mentre la procedura contestata riguardava posti a tempo indeterminato: la non assimilabilità delle posizioni rendeva legittimo il ricorso alla nuova procedura concorsuale, senza obbligo di utilizzare la graduatoria precedente. Le spese sono state compensate per i ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato improcedibile; gli altri ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001
I ricorrenti li hanno invocati per sostenere l’obbligo dell’Amministrazione di utilizzare la graduatoria della precedente procedura selettiva; il TAR ha ritenuto non fondata la censura, in ragione della non assimilabilità tra assunzioni a tempo determinato e assunzioni a tempo indeterminato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione decide di coprire posti mediante reclutamento, deve motivare la modalità prescelta e dare conto dell’eventuale esistenza di graduatorie ancora valide ed efficaci.
- L’obbligo di motivare la scelta di una nuova procedura concorsuale rispetto allo scorrimento di una graduatoria preesistente può risultare ridimensionato quando la nuova procedura riguarda una posizione sostanzialmente diversa, anche per la natura del rapporto da instaurare.
- Una graduatoria formata per assunzioni a tempo determinato non è necessariamente assimilabile a una graduatoria destinata alla copertura di posti a tempo indeterminato; tale differenza può giustificare il mancato scorrimento della prima e l’indizione o utilizzazione della seconda.
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in udienza determina l’improcedibilità del ricorso limitatamente ai ricorrenti interessati.
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