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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 147 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di accertamento - annullamento - mancata impugnazione nei termini - non ammissibile. Preavviso fermo amministrativo - grave danno - mancanza elementi fattuali - non accoglibile - natura dell'atto - interesse dell'amministrazione - danno contribuente. Fermo amministrativo - sproporzione - pretesa e valore del bene - irrilevante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento e ha denunciato il pericolo di grave danno derivante dal preavviso di fermo amministrativo, sostenendo la sproporzione tra la pretesa tributaria e il valore del bene sottoponibile a fermo

La decisione

La domanda di annullamento dell'avviso di accertamento è stata dichiarata inammissibile perché l'avviso non era stato impugnato nei termini previsti. La deduzione di grave danno derivante dal preavviso di fermo amministrativo è stata respinta per mancata allegazione di elementi fattuali a supporto: il preavviso ha la funzione di consentire al contribuente di evitare l'iscrizione della misura cautelare, pertanto non basta l'affermazione generica di un danno. È stato inoltre affermato che l'amministrazione non è tenuta a bilanciare il proprio interesse collettivo con il possibile danno del contribuente al momento di adottare misure cautelari; infine, la sproporzione tra entità della pretesa e valore del bene sottoposto a fermo è irrilevante ai fini della legittimità del fermo

Norme richiamate

  • principio del termine di impugnazione degli atti impositivi

    L'avviso di accertamento che non è stato impugnato entro i termini di legge non può essere annullato con una domanda introdotta successivamente; il vizio procedurale dell'omessa impugnazione rende la domanda inammissibile

  • disciplina e funzione del preavviso di fermo amministrativo

    Il preavviso ha la funzione di avvertire il contribuente per consentirgli di evitare l'iscrizione della misura cautelare; per prospettare un grave danno da preavviso è necessario allegare fatti concreti e probatori

  • principio relativo alle misure cautelari fiscali

    L'amministrazione non è obbligata a operare una comparazione ex ante tra il proprio interesse e l'eventuale danno del singolo contribuente nell'adottare misure cautelari; la presunta sproporzione fra credito rivendicato e valore del bene non è, di per sé, idonea a inficiare la misura

Massime di principio

  • Se non si impugna un avviso di accertamento nei termini di legge, la domanda di annullamento proposta successivamente in giudizio sarà inammissibile: rispettare i termini di impugnazione è essenziale
  • Per contestare un preavviso di fermo amministrativo sostenendo un 'grave danno' occorre allegare e dimostrare elementi fattuali concreti (prove, documenti, circostanze specifiche); la mera affermazione non è sufficiente
  • Il preavviso di fermo è finalizzato a consentire al contribuente di evitare l'iscrizione della misura cautelare; pertanto la sua emissione non può essere automaticamente considerata lesiva senza prova del danno
  • L'amministrazione non è obbligata a bilanciare il proprio interesse pubblico con il potenziale danno privato del contribuente al momento dell'adozione di misure cautelari fiscali
  • La sproporzione tra importo della pretesa e valore del bene sottoposto a fermo, di per sé, non impedisce l'adozione del fermo amministrativo; per contestarla occorrerebbe far leva su vizi specifici dell'atto o su profili di illegittimità procedurale

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