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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36035/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia origina da un’azione promossa davanti al Tribunale di Salerno da alcuni proprietari di un fondo confinante, i quali chiedevano di accertare che la proprietaria del fondo vicino aveva edificato una costruzione in violazione delle distanze legali e dello strumento urbanistico locale, con conseguente domanda di arretramento dell’opera e condanna alle spese. Il tribunale, all’esito di c.t.u., aveva ritenuto che il manufatto fosse in parte interrato ma emergente dal suolo per 1,33 metri, collocato a 3,41 metri dall’edificio degli attori, mentre la disciplina urbanistica imponeva un distacco di 4,4 metri tra costruzioni, e aveva ordinato l’arretramento. La decisione era stata confermata in appello. La proprietaria soccombente aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 873 c.c., sostenendo che le norme tecniche locali imponevano il distacco tra costruzioni e non dal confine, con applicazione del criterio della prevenzione, e che la nuova opera non superava l’altezza di un muro di cinta presente in loco; con il secondo deduceva che il giudice d’appello aveva recepito in modo acritico le risposte del c.t.u. ai rilievi dei consulenti di parte. Successivamente proponeva ricorso per revocazione dell’ordinanza di legittimità, lamentando, ex art. 395, n. 4 c.p.c., che la pronuncia si fondasse su un presunto dato di fatto erroneo, e cioè la pretesa preesistenza, sul confine, di una costruzione dei resistenti prima della realizzazione del manufatto della ricorrente, dato che sarebbe stato smentito dagli atti e dalla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di nullità del mandato alle liti apposto al controricorso, ritenendo valida e speciale la procura. Nel merito, ha affermato che l’errore di fatto revocatorio è configurabile solo se la svista abbia carattere decisivo, ossia sia fondamento esclusivo e necessario della decisione impugnata. Nel caso concreto, la censura non colpiva la ratio decidendi dell’ordinanza revocanda, perché la precedente decisione non aveva fondato il rigetto sul calcolo della distanza dal confine in astratto, bensì sull’accertamento che sul confine preesisteva già la costruzione dei resistenti, con conseguente inapplicabilità della prevenzione alla ricorrente. Inoltre, ha rilevato che un eventuale errore su atti o documenti dei giudizi di merito non è deducibile con revocazione della sentenza di legittimità, ma con i mezzi ordinari di impugnazione contro la sentenza di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    richiamato come norma sulle distanze tra costruzioni; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la censura non si confronta con la ratio della precedente decisione

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    l’errore di fatto revocatorio è ammesso solo se la svista è rilevante e decisiva, cioè se costituisce la premessa necessaria ed esclusiva della decisione

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto nel ricorso per revocazione, ma la Corte ne rileva la non pertinenza rispetto ai presupposti dell’errore revocatorio

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria del controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 873 c.c.

    richiamato anche nel primo motivo del ricorso per revocazione, ma non decisivo ai fini dell’ammissibilità

Massime di principio

  • L’errore di fatto idoneo a sorreggere la revocazione della sentenza di legittimità deve essere un errore percettivo decisivo, tale che, se correttamente percepito, avrebbe imposto una decisione diversa; non basta una mera contestazione del percorso argomentativo della Corte.
  • La revocazione dell’ordinanza o sentenza di Cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito o per correggere errori relativi ad atti e documenti del giudizio di merito: in tal caso occorre avvalersi dei mezzi ordinari di impugnazione contro la decisione di merito.
  • È inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della precedente pronuncia, specie quando la decisione impugnata sia fondata su un accertamento di fatto autonomo e diverso da quello assunto dal ricorrente come presupposto del vizio.
  • Nel giudizio sulla revocazione per errore di fatto, il fatto asseritamente erroneo deve rappresentare l’unica e necessaria premessa logica della decisione impugnata; se la statuizione si regge su un diverso fondamento, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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