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Ordinanza

Ordinanza n. 715/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 12 maggio 2026, notificato in pari data con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente; – di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali pareri o comunicazioni interne richiamati nel provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202601810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato in sede cautelare la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego. A un primo sommario esame ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris, in ragione della valutazione di pericolosità sociale effettuata dall'amministrazione. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore, notificato il 12 maggio 2026, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi eventuali pareri o comunicazioni interne richiamati nel provvedimento. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego è fondato, o comunque correlato, a una valutazione di pericolosità sociale; il testo non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, in questa fase, la sussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo sommario esame, il ricorso non presenti fumus boni iuris in relazione alla valutazione amministrativa di pericolosità sociale posta a fondamento del provvedimento impugnato.
  • La valutazione di pericolosità sociale rilevante ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno può costituire, già nella fase cautelare, elemento sufficiente per escludere il fumus boni iuris, salvo che il ricorso evidenzi profili di manifesta illegittimità apprezzabili in quella sede.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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