Ordinanza n. 390/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Prefettizio Prot. N. -OMISSIS- del 5/12/2025, notificato in data 9 DICEMBRE 2025, con il quale la Prefettura di Milano ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) (licenza di porto di fucile per uso tiro a volo); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di ragione, la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 04/06/2025, notificata in data 12/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., nonché atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio notificato il 9 dicembre 2025 con cui gli è stato imposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con riferimento anche alla licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Sono stati impugnati altresì gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo sommariamente insussistente un periculum in mora qualificato, ha osservato che il provvedimento incide su interessi non primari, quali l'attività venatoria e sportiva, mentre la disciplina delle armi tutela un interesse pubblico di rango primario connesso alla sicurezza. Nel bilanciamento, il pregiudizio allegato dal ricorrente è stato considerato recessivo rispetto al rischio per la sicurezza, sicché è stato ritenuto preferibile mantenere gli effetti del decreto fino alla decisione di merito. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente, pur essendo assegnato al Settore Polizia Locale di un Comune della Provincia di Milano, non risulta autorizzato al porto d'armi né munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza; pertanto, anche sotto tale profilo, non è stato ravvisato un pregiudizio cautelare. La domanda è stata respinta per l'assenza sia di un evidente fumus boni iuris sia di un periculum qualificato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
La norma costituisce la base del potere prefettizio esercitato con il provvedimento impugnato; l'ordinanza, nella fase cautelare, non ne definisce compiutamente i presupposti sostanziali.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la sospensione è stata negata per l'assenza di un evidente fumus boni iuris e di un periculum in mora qualificato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dal divieto prefettizio di detenzione di armi non è grave e irreparabile quando incide esclusivamente su attività venatorie o sportive, trattandosi di interessi recessivi rispetto all'interesse pubblico primario alla sicurezza.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prevenzione dei rischi connessi alla detenzione e al porto delle armi prevale, in assenza di circostanze ulteriori, sull'interesse privato all'esercizio di attività venatoria o sportiva.
- La mera assegnazione di una persona al Settore Polizia Locale non dimostra, di per sé, l'esistenza di un pregiudizio cautelare derivante dal divieto di armi, quando non risulti né l'autorizzazione al porto d'armi né il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- La sospensione cautelare di un provvedimento prefettizio in materia di armi richiede la compresenza di un fumus boni iuris almeno evidente e di un periculum in mora qualificato; la carenza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.
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