Cassazione Civile, Ordinanza n. 16989/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società, poi fallita, l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo sufficientemente motivato l'atto impositivo, anche per relationem al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza già conosciuto dalla società. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa alla ricostruzione induttiva del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa ai rilievi IVA e alla liquidazione dell'imposta; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese in favore dell'Agenzia, sostenendo che l'appello dell'Ente impositore avrebbe dovuto essere respinto e che l'Agenzia si era difesa tramite propri funzionari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che la CTR aveva completamente omesso di pronunciare sulle questioni di merito riproposte dall'appellata in sede di appello, integrando così un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c. La Corte ha ricordato che il vizio è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le domande o eccezioni non decise e gli atti in cui sono state ritualmente formulate, onere che nel caso concreto è stato assolto mediante trascrizione delle controdeduzioni in appello. È stato inoltre precisato che sulla statuizione della CTR relativa alla motivazione dell'atto impositivo si era formato giudicato interno, non essendo stata proposta specifica censura sul punto. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini i motivi di merito riproposti e provveda nuovamente anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su domande, eccezioni o motivi ritualmente introdotti integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e configura un error in procedendo deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia può essere denunciato come error in procedendo, consentendo alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti processuali.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appellato deve riproporre specificamente in appello le domande o questioni non accolte in primo grado, e l'adempimento di tale onere consente di far valere l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado.
art. 91 c.p.c.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza e resta travolta dalla cassazione della sentenza impugnata.
art. 92 c.p.c.
La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei primi motivi e dalla cassazione con rinvio.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia del giudice di merito su un motivo di appello ritualmente riproposto integra un vizio processuale ex art. 112 c.p.c., denunciabile in cassazione come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
- Per dedurre utilmente in cassazione l'omessa pronuncia, la parte deve indicare in modo puntuale le domande o eccezioni non decise, riportarne il contenuto essenziale e specificare l'atto o il verbale in cui sono state formulate; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel processo tributario l'appellato che sia risultato vittorioso in primo grado deve riproporre espressamente in appello le questioni o domande non accolte, ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, altrimenti esse restano precluse.
- Se la sentenza di appello è cassata per omessa pronuncia, il giudice di rinvio deve riesaminare i motivi non esaminati e provvedere nuovamente anche sulle spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di legittimità.
- Il giudicato interno si forma sulle statuizioni non impugnate specificamente e impedisce che esse siano rimesse in discussione nel giudizio di legittimità.
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