Sentenza n. 15398/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente l'esito della prova scritta della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (codice concorso ADE/TRIB/2700)”, con l'attribuzione del punteggio di 20/30 e la conseguente non idoneità; - dell'Avviso di pubblicazione delle graduatorie del 27 novembre 2025 e della relativa graduatoria finale di merito per la Regione Puglia, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i vincitori; - della formulazione e della indicazione delle risposte dei quesiti n. 30. 32 e 46 della prova scritta svolta dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare quelli relativi alla fissazione dei criteri di valutazione della prova e alla correzione degli elaborati, nonché della mancata pubblicazione della graduatoria comprensiva delle riserve e delle preferenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta con punteggio di 20/30 e non idoneità, graduatoria finale per la Regione Puglia e formulazione dei quesiti nn. 30, 32 e 46 della selezione per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, che aveva scelto i 165 posti disponibili per la Regione Puglia, ha impugnato l’esito della prova scritta, nella quale aveva ottenuto 20/30 a fronte della soglia di idoneità di 21/30, e la graduatoria pubblicata il 27 novembre 2025. Ha dedotto, con riferimento ai quesiti nn. 30, 32 e 46, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ambiguità e sviamento, nonché violazione della lex specialis: la formulazione asseritamente ambigua lo avrebbe indotto a rispondere in modo errato, con mancato accredito di 0,4 punti per risposta corretta e applicazione della penalità di 0,1 punti per risposta errata. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 35, comma 5-quater, del d.lgs. 165/2001, dei principi di trasparenza e buon andamento e un difetto di istruttoria, per la mancata pubblicazione delle graduatorie complete dei titoli di preferenza e riserva. Ha sostenuto che il riconoscimento del punteggio per almeno due quesiti gli avrebbe consentito di raggiungere l’idoneità e di concorrere per i posti. Le amministrazioni hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che la selezione riguardava posti in Puglia, e hanno chiesto il rigetto nel merito. Il ricorso era stato notificato a una candidata con 23 punti, indicata dal ricorrente come controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: la selezione è stata organizzata con un unico bando nazionale, prova, questionari e griglie di correzione comuni, e il bando contemplava anche la possibile formazione di una graduatoria unica nazionale. La procedura ha quindi carattere accentrato ed effetti diretti sull’intero territorio nazionale; è competente il TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., perché non è stato notificato ad almeno un controinteressato effettivo. La candidata destinataria della notifica, con 23 punti, non avrebbe potuto essere pregiudicata neppure nell’ipotesi di integrale accoglimento: attribuendo al ricorrente, secondo la sua stessa prospettazione, 0,5 punti per ciascuno dei tre quesiti contestati, il punteggio sarebbe stato al massimo di 21,5, comunque inferiore a quello della candidata. Il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a un candidato la cui posizione potesse essere sopravanzata o, in particolare, all’ultimo vincitore che avrebbe potuto perdere il posto. Il TAR non ha esaminato nel merito le contestazioni sui quesiti né la censura relativa alla pubblicazione delle graduatorie complete. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
Nel caso di specie, tuttavia, trova applicazione la disposizione normativa prevista dal terzo comma del ricordato art. 13 c.p.a., secondo cui “negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto”.
Quando una procedura concorsuale è accentrata, adottata con bando unico e prove comuni su scala nazionale, e i suoi effetti non sono circoscritti a un solo ambito territoriale, la competenza territoriale si determina secondo il criterio previsto dall’art. 13, comma 3, c.p.a.; nel caso di atti statali è competente il TAR Lazio - Roma.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Ciò premesso, il ricorso, come da avviso in udienza, è inammissibile per la mancata iniziale notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a..
Il ricorso di annullamento deve essere notificato tempestivamente ad almeno un controinteressato effettivo; l’individuazione di un destinatario privo di un interesse qualificato suscettibile di pregiudizio dall’accoglimento non soddisfa tale onere.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale accentrata, svolta sulla base di un bando nazionale e di prove e criteri di correzione comuni, la competenza territoriale non è determinata dalla sola sede regionale per la quale il candidato concorre quando gli atti producono effetti diretti comuni su tutto il territorio nazionale; trova applicazione il criterio dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
- Nei giudizi di impugnazione delle graduatorie concorsuali, è controinteressato il candidato titolare di un interesse qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto, suscettibile di essere pregiudicato dall’accoglimento del ricorso, ad esempio perché potrebbe essere sopravanzato dal ricorrente o perdere il posto di vincitore.
- La notifica del ricorso a un candidato che, anche nell’ipotesi di integrale accoglimento delle censure e di conseguente rideterminazione del punteggio, non potrebbe subire alcun pregiudizio non assolve l’onere di notificazione previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.; in tal caso il ricorso è inammissibile se non è stato notificato ad almeno un controinteressato effettivo.
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