Cassazione Penale, Sentenza n. 47675/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti. Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e sulla qualificazione giuridica come associazione (contestando che la serialità delle cessioni non fosse sufficiente a caratterizzare l'affectio societatis rispetto al semplice concorso di persone); 2) mancata riqualificazione nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, T.U. Stup. per il carattere rudimentale e il breve arco temporale; 3) inefficacia delle esigenze cautelari per intervenuta resipiscenza, trasferimento in Calabria, incensuratezza e decorso del cosiddetto "tempo silente" (ultimi fatti significativi risalenti a luglio/ottobre 2021), nonché inadeguatezza della misura carceraria rispetto ad alternative come gli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili come reiterative le censure sulla gravità indiziaria e sulla qualificazione giuridica, giudicando la motivazione del Tribunale per il riesame coerente e priva di vizi logici. Sono stati ritenuti presenti gravi indizi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando la serialità delle transazioni, intercettazioni significative, l'esistenza di una base logistica (distributore di carburante) e l'attività di approvvigionamento e distribuzione di quantitativi rilevanti di cocaina (incluso l'acquisto di 5 kg). La ricostruzione difensiva della disgregazione del gruppo è stata considerata non convincente. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ritenendo che incensuratezza, trasferimento e decorso del tempo non siano elementi sufficienti a superarla; il "tempo silente" di circa tre anni non è stato considerato di per sé idoneo a superare le presunzioni, alla luce del ruolo organizzativo dell'indagato, dei legami con i fornitori e della concreta possibilità di continuare i traffici anche in regime di misure alternative. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (T.U. stupefacenti)
La Corte ha interpretato l'art. 74 come applicabile nella sua forma ordinaria per la configurazione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, escludendo l'applicazione dell'ipotesi attenuata del comma 6 in presenza di elementi che evidenziano una base logistica, un programma criminoso stabile e approvvigionamenti di rilevanti quantitativi di sostanza.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Utilizzato per qualificare il reato di acquisto e detenzione a fini di spaccio (in particolare l'acquisto di cinque chilogrammi di cocaina) come reato-fine inserito nel contesto associativo.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Richiamata la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere per i reati previsti dall'art. 74 T.U. Stup.; la presunzione può essere superata solo mediante elementi specifici che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o l'adeguatezza di misure alternative, cosa non avvenuta nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La semplice serialità di scambi di sostanze stupefacenti non esclude di per sé la configurabilità dell'associazione: la valutazione richiede l'esame complessivo di elementi che evidenzino un "programma criminoso" stabile, una base logistica, ruoli organizzativi e canali di approvvigionamento comuni.
- Per ottenere la riqualificazione nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, è necessario dimostrare la mancanza di elementi strutturali: assenza di coordinamento stabile, di una base logistica comune, di ruoli organizzativi e di un programma criminoso condiviso, nonché la prevalenza di iniziative autonome riconducibili a interesse esclusivamente personale.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 74 T.U. Stup. è onerosa da superare: circostanze quali incensuratezza, trasferimento domiciliare o decorso del tempo ("tempo silente") non bastano da sole; è necessario produrre elementi specifici idonei a escludere il pericolo di reiterazione o a dimostrare che misure alternative sono effettivamente idonee.
- Il "tempo silente" va valutato nel contesto concreto: la distanza temporale dagli ultimi fatti utili è rilevante solo se correlata a elementi che dimostrino discontinuità effettiva, perdita di contatti con il circuito criminale, impossibilità di ricostituire i rapporti con i fornitori o assenza di capacità organizzativa.
- In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze che chiedono una diversa valutazione del merito probatorio (es. altra interpretazione delle intercettazioni) sono frequentemente inammissibili se non si denuncia un travisamento della prova o un vizio logico-giuridico manifesto; occorre quindi segnalare errori specifici e non solo proporre una lettura alternativa dei fatti.
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