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Sentenza

Sentenza n. 13243/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione ed avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125" , con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia Romagna per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 44.663,29 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate, nonché, per quanto necessario, di tutti gli atti connessi, ivi compresi gli atti e certificati emanati dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, anche non conosciuti, posti alla base del provvedimento regionale, ivi compresi quelli menzionati nella Determinazione gravata (Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; Deliberazione n.4 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, non notificate alla ricorrente); ed inoltre dei seguenti atti: -Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, -il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, - l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché - l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022, e l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, e - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vyaire Medical S.r.l. il 25.7.2023: degli stessi atti gravati col ricorso principale e per la rimessione alla corte costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.

Giustizia amministrativa202304511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale che ha quantificato e richiesto il pagamento della quota di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i relativi atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna con cui le è stato richiesto il pagamento di euro 44.663,29 a titolo di payback per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti e certificati delle aziende sanitarie regionali posti a fondamento del calcolo, al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, al decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa, all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, alle intese del settembre 2022 e alla circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Con motivi aggiunti ha inoltre chiesto la rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni dell'art. 8 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, versando o affermando di avere versato la quota ridotta del 25% dell'importo originario, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in senso tecnico, poiché l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95 richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento, da pubblicare e comunicare al TAR. Nel caso concreto mancava l'attestazione regionale e non risultava alcuna comunicazione alla segreteria del Tribunale. Tuttavia, l'adesione della società alla procedura di riduzione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Applicando l'art. 84, comma 4, c.p.a., il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]. [...] le regioni e le province autonome [...] accertano l'avvenuto versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere [...].

    La cessazione legale della materia del contendere richiede congiuntamente il tempestivo versamento della quota ridotta e l'accertamento dell'avvenuto versamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La dichiarazione e il comportamento processuale della parte, unitamente a fatti sopravvenuti univoci, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono tutti i presupposti della cessazione legale della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale subordina la cessazione legale della materia del contendere a più adempimenti, questi devono ricorrere cumulativamente; il solo pagamento dell'importo ridotto da parte del privato non è sufficiente se manca l'attestazione dell'amministrazione competente e la relativa comunicazione al giudice.
  • La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e richiede l'integrale perfezionamento della fattispecie prevista dalla legge; essa non può essere dichiarata in presenza di un adempimento amministrativo o documentale ancora mancante.
  • Anche quando non sono integrati i presupposti della cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a., valorizzando fatti sopravvenuti univoci e il comportamento processuale della parte.
  • L'adesione del ricorrente a una procedura normativa che riduce e definisce l'obbligazione oggetto del giudizio, accompagnata dall'affermato adempimento delle obbligazioni conseguenti, può rendere attuale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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