Cassazione Civile, Ordinanza n. 18172/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti di un promotore finanziario un avviso di accertamento per maggiori redditi Irpef, Iva e Irap riferiti al 2006, fondato su indagini bancarie e sulla presunzione di imponibilità dei movimenti sui conti correnti. Il contribuente aveva sostenuto che le movimentazioni contestate derivassero da una vincita al Superenalotto del 1999, poi progressivamente restituita da una parente a cui le somme erano state affidate, e la CTR aveva in parte condiviso tale ricostruzione, riducendo il recupero. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto provata la provenienza non reddituale delle somme sulla base di documentazione ritenuta insufficiente; 3) nullità della decisione per aver valorizzato versamenti di terzi non specificamente allegati dal contribuente e comunque non ricondotti dal CTU alla restituzione della vincita; 4) violazione della presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che anche i prelevamenti dovevano essere giustificati con prova analitica della causale, non bastando l'indicazione dei beneficiari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che la sentenza d'appello era effettivamente apparente e internamente contraddittoria perché, pur rilevando l'assenza di prova adeguata, aveva poi considerato giustificate le movimentazioni come provenienti dalla vincita. Ha inoltre ribadito che, in materia di accertamenti bancari, chi invoca una vincita al gioco come fonte non reddituale deve fornire prova puntuale e specifica della giocata e della riconducibilità di ciascun incasso ai versamenti bancari contestati; una mera attestazione bancaria o la semplice documentazione di presentazione all'incasso non sono sufficienti. È stata poi censurata la CTR per aver giustificato versamenti di soggetti terzi senza che tali circostanze fossero state dedotte dal contribuente e senza adeguato supporto probatorio. Quanto ai prelevamenti, la Corte ha ribadito che per il promotore finanziario, qualificato come esercente attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., opera la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 anche per i prelevamenti non giustificati, e il contribuente deve provarne analiticamente la causale. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale usato per denunciare la violazione di legge, sia in tema di onere della prova sia in tema di presunzioni bancarie.
art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere non apparente e non contraddittoria.
art. 2697 c.c.
Il contribuente che invoca una provenienza non reddituale delle somme deve fornire prova adeguata e specifica della causale delle movimentazioni contestate.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione bancaria opera per versamenti e, per i soggetti qualificabili come esercenti impresa commerciale, anche per i prelevamenti non giustificati; il contribuente deve superarla con prova analitica delle singole operazioni.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di accertamenti bancari per la necessità di prova analitica dell'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.
art. 55 T.U. n. 917 del 1986
Serve a qualificare come redditi di impresa quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali.
art. 2195 c.c.
Il promotore finanziario è ricondotto alle figure ausiliarie dell'attività commerciale, con conseguente applicazione della disciplina propria dell'imprenditore commerciale ai fini della presunzione bancaria.
art. 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528
Le ricevute di giocata attestano la giocata del possessore e consentono la richiesta di pagamento della vincita, ma non bastano da sole a vincere la presunzione fiscale sui movimenti bancari.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale di imponibilità dei movimenti sui conti correnti può essere superata solo con prova specifica, analitica e coerente della causale di ogni singola operazione.
- La documentazione relativa a una vincita al gioco non è di per sé sufficiente a dimostrare che le somme versate sul conto provengano da quella vincita: occorre la prova della concreta presentazione dello scontrino e della corrispondenza tra incasso e versamento contestato.
- Il giudice di merito deve valutare in modo rigoroso la prova offerta dal contribuente in relazione a ciascuna movimentazione bancaria e deve darne conto con motivazione логica e non contraddittoria.
- La mera valorizzazione di versamenti eseguiti da terzi non basta se tali circostanze non sono state dedotte dalla parte e non risultano supportate da elementi istruttori idonei.
- Per i soggetti che esercitano attività commerciale, anche ausiliarie, la presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera non solo sui versamenti ma anche sui prelevamenti non giustificati.
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