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Sentenza

Sentenza n. 811/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione con decisione da rendere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio-rifiuto serbato dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino sulla istanza di compatibilità paesaggistica della istanza di condono edilizio, ex L. 47/1985, di un modesto ampliamento di un appartamento nel complesso immobiliare Petilia - Case per Ferie (Isola 9 n. 61), di Montecorice; nonché per la declaratoria dell’obbligo della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino di rendere il parere paesaggistico con atto espresso e motivato ai sensi dell’art. 32 L. 47/1985;

Giustizia amministrativa202600478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto della Soprintendenza sull'istanza di compatibilità paesaggistica relativa a un'istanza di condono edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di parere paesaggistico formulata nell'ambito di un'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. 47/1985. Ha dedotto l'inutile decorso del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 32, comma 1, l. 47/1985 per l'espressione del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, nonché l'obbligo della Soprintendenza di adottare un atto espresso e motivato. La richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata dalla Soprintendenza nel corso del giudizio è stata ritenuta inidonea a soddisfare l'interesse azionato, poiché non costituisce provvedimento definitivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla Soprintendenza. Il termine di centottanta giorni decorre dalla ricezione, da parte dell'amministrazione statale, della richiesta di parere; nel caso concreto la documentazione era stata ricevuta il 24 gennaio 2025 e il termine risultava ampiamente decorso. Il giudice ha rilevato l'inadempimento dell'obbligo di provvedere e ha ordinato alla Soprintendenza di rendere il prescritto parere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La richiesta di integrazioni e chiarimenti del 22 aprile 2026 non ha escluso l'inerzia, trattandosi di un atto infraprocedimentale non idoneo a sostituire il provvedimento definitivo. Il TAR non ha nominato, allo stato, un commissario ad acta, riservandosi di provvedere su istanza della ricorrente in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento.

  • art. 32, comma 1, l. 47/1985

    fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto

    Il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere da parte dell'amministrazione competente; il suo decorso abilita il richiedente a impugnare il silenzio-rifiuto.

Massime di principio

  • Nell'ambito del procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili vincolati, il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 32, comma 1, l. 47/1985 per l'espressione del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo decorre dalla data in cui tale amministrazione riceve la richiesta di parere.
  • Il decorso del termine di centottanta giorni senza l'adozione del parere consente al richiedente di proporre l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • La richiesta di integrazioni o chiarimenti e, in generale, gli atti meramente infraprocedimentali non fanno venir meno il silenzio-inadempimento quando non definiscono il procedimento; solo l'adozione del provvedimento definitivo soddisfa l'interesse del privato a ottenere una risposta espressa.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare il provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza dover nominare immediatamente un commissario ad acta quando l'attività istruttoria risulti ancora in corso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorso
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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