Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1393/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia munito di visto per lavoro subordinato, aveva presentato il 22 febbraio 2024 un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, era stato sottoposto a fotosegnalamento e aveva integrato la documentazione richiesta. Lamentava che, nonostante i solleciti, la Questura non avesse concluso il procedimento con un provvedimento espresso, con pregiudizio per la stabilità della propria posizione lavorativa e del soggiorno. Ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'Amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione riferiva di avere notificato una comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, relativa al mancato perfezionamento del rapporto di lavoro presupposto dal nulla osta, e di una successiva rinuncia all'istanza. Documentava tuttavia l'adozione, il 21 aprile 2026, di un provvedimento espresso di diniego, notificato il 15 maggio 2026. Il ricorrente prendeva atto del diniego, riservandosi di impugnarlo autonomamente, e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il provvedimento espresso sopravvenuto ha definito il procedimento e ha soddisfatto l'utilità perseguita con il giudizio sul silenzio, consistente nella rimozione dell'inerzia mediante l'adozione di una determinazione finale. Il giudice ha precisato che il giudizio sul silenzio non consente di scrutinare la legittimità sostanziale del diniego, che deve essere contestato con autonoma azione di annullamento. È irrilevante, ai fini del giudizio sul silenzio, che il provvedimento sopravvenuto sia sfavorevole o fosse stato anticipato dalla comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 ha natura endoprocedimentale e non sostituisce il provvedimento conclusivo; anche l'eventuale rinuncia all'istanza avrebbe comunque richiesto una formale definizione del procedimento, mediante archiviazione o presa d'atto. La pronuncia distingue la cessazione della materia del contendere dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando il bene processuale richiesto è stato conseguito, mentre la seconda presuppone il venir meno dell'utilità della decisione senza soddisfazione della pretesa. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, poiché il provvedimento espresso è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e sussisteva un nesso causale tra l'iniziativa processuale e la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il giudizio sul silenzio è diretto a ottenere la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, non l'accertamento della spettanza sostanziale del titolo richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l'utilità processuale perseguita con l'azione avverso il silenzio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è un atto endoprocedimentale e non esaurisce l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione finale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell'Amministrazione, l'utilità perseguita consiste nella rimozione dell'inerzia mediante l'adozione di un provvedimento espresso, non nel riconoscimento giudiziale della spettanza sostanziale del titolo richiesto.
  • L'adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'esito sia sfavorevole al ricorrente.
  • La legittimità e il contenuto sostanziale del provvedimento espresso adottato dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio non possono essere esaminati in quel giudizio e devono essere contestati mediante autonoma azione di annullamento.
  • La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, avendo natura endoprocedimentale, non sostituisce il provvedimento conclusivo; anche la rinuncia dell'interessato all'istanza richiede una formale definizione del procedimento, almeno mediante archiviazione o presa d'atto.
  • Nel giudizio sul silenzio, la cessazione della materia del contendere si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse perché presuppone l'effettivo conseguimento del bene processuale richiesto, ossia la conclusione espressa del procedimento.
  • Quando il provvedimento conclusivo è adottato solo dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, il nesso causale tra iniziativa processuale e sopravvenuta definizione del procedimento giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese, anche se il provvedimento finale è sfavorevole al ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.