Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49609/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato in Cassazione la parziale riforma operata in appello contestando: (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e carenza di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento a una "pistola Beretta cal. 22" (capo a) da cui era stato assolto), sostenendo che la ritenuta minaccia armata sarebbe stata ricostruita basandosi su altro tipo di arma (anche giocattolo) senza contraddittorio e lesione del diritto di difesa; (2) violazione dell'art. 697 c.p. e carenza di motivazione perché il coltello sequestrato non sarebbe stato dimostrato come "arma propria" (mancanza di lama a due tagli); (3) violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e difetto di motivazione per l'irragionevolezza e la mancanza di motivazione distinta degli aumenti di pena applicati per la continuazione (aumenti tutti uguali e di entità simile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto la censura aspecifica e non provata la lesione del diritto di difesa: la modifica della qualificazione (minaccia anche con altro tipo di arma) non ha comportato alterazione degli elementi essenziali del fatto. Sul secondo motivo ha richiamato che la sentenza di primo grado conteneva l'immagine del coltello che mostrava punta acuta e doppia lama, elemento non confutato dalla difesa. Sul terzo motivo ha osservato che, pur essendovi stata omissione di motivazione distinta per ciascun aumento, gli incrementi erano di esigua entità e pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, non era richiesta una motivazione dettagliata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Regola la correlazione tra imputazione e sentenza: la sentenza non viola l'art. 521 se la rinnovata qualificazione non comporta una modificazione degli elementi essenziali del fatto originariamente contestato.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma connessa alla specificazione della imputazione e al diritto di difesa; interpretata in senso restrittivo dalla Corte: la mera diversa qualificazione non lede il diritto di difesa se non interviene mutamento essenziale dei fatti.

  • art. 606, comma 1, let. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Prevedono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza di motivazione); la Corte ha giudicato i motivi proposti come generici e manifestamente infondati.

  • art. 697 cod. pen.

    Disciplina le armi proprie; la Corte ha ritenuto che la prova materiale (immagine del coltello in primo grado) fosse sufficiente a sostenere la qualificazione del coltello come arma ai sensi dell'art. 697.

  • art. 81 cod. pen.

    Stabilisce i limiti al cumulo e alla continuazione; la Corte ha verificato che gli aumenti applicati non eccedevano i limiti e risultavano proporzionati data la loro esiguità.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di individualizzazione della pena: la Corte ha ritenuto però che, per aumenti di lieve entità, il grado di motivazione richiesto sia minore secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce al giudice il potere discrezionale nella determinazione della pena; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui tale discrezionalità non richiede motivazione dettagliata per incrementi di minima entità.

  • art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. c.p.p.)

    Norma procedurale citata per l'enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso ha rispettato l'enunciazione ma i motivi sono stati ritenuti aspecifici.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 47127 del 24/06/2021

    Stabilisce che, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la Corte ha però interpretato tale principio alla luce della successiva giurisprudenza che ammette motivazione meno dettagliata per esigue maggiorazioni.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, sent. n. 44428 del 05/10/2022

    Precisa che per aumenti di minima entità nella continuazione non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata; principio applicato dalla Corte per rigettare la censura sugli aumenti omogenei e modesti.

Massime di principio

  • La riclassificazione giuridica della condotta (es. minaccia commessa con arma diversa da quella indicata in capo d'imputazione) non integra automaticamente violazione degli artt. 521-522 c.p.p. se non altera gli elementi essenziali del fatto; la difesa deve indicare in modo specifico quale elemento essenziale sia stato mutato e in che modo sia stata leso il contraddittorio.
  • La valutazione sulla natura di "arma" può essere fondata su elementi di prova materiale presenti negli atti (es. foto del coltello sequestrato). L'assenza di riproduzione fotografica o di elementi concreti in atti può invece sostenere la censura difensiva.
  • In tema di continuazione, il giudice deve calcolare l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia, se gli aumenti sono di esigua entità, la giurisprudenza ritiene che non sia richiesta una motivazione dettagliata per ciascun incremento.
  • Motivi di cassazione formulati in termini generici (accuse di lesione del diritto di difesa senza indicazione puntuale del pregiudizio subito) rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza; è necessario specificare elementi fattuali e giuridici che dimostrino il pregiudizio.
  • Il ricorso in Cassazione può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) se la Corte ritiene il ricorso infondato e gravato da colpa nella proposizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.