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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Reggio Emilia del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Reggio Emilia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento un provvedimento DASPO adottato dal Questore della Provincia di Reggio Emilia. Dalla motivazione dell’ordinanza non emergono i vizi di legittimità specificamente dedotti nel ricorso. Il TAR rileva che non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito, anche in ragione della risalenza della controversia. Per consentire la calendarizzazione del ricorso per la trattazione in udienza pubblica, il giudice richiede al ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione, di aggiornare la situazione relativa alla vicenda e di comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. All’Amministrazione resistente è richiesto di verificare la completezza della propria attività difensiva e di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non decide nel merito l’impugnazione del DASPO e dispone incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, da adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il ricorrente deve chiarire se intenda ancora ottenere una decisione di merito e aggiornare documentalmente la vicenda; l’Amministrazione deve completare, se necessario, la propria difesa e riferire sulle sopravvenienze rilevanti. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti, in particolare del ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse, può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e che dalla mancata ottemperanza agli incombenti possono essere tratti elementi di prova sulla sopravvenuta carenza di interesse, valutando il comportamento processuale ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria è incaricata della comunicazione dell’ordinanza e dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    Il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso quando, anche in base al comportamento processuale della parte, emerga la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice ai fini probatori, anche con riguardo alla permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere considerato per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sussistendone i presupposti, consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale, per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando non risulti recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre incombenti istruttori per verificare l’attualità dell’interesse e le eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini della prosecuzione del giudizio.
  • Il ricorrente destinatario di un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse deve chiarire motivatamente se intenda ottenere una decisione di merito e aggiornare, anche documentalmente, la situazione controversa; la sua inerzia può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere utilizzata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., per desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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