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Circolare

Circolare numero 103 del 3-10-2006

Istruzioni per l’erogazione alle aziende degli incentivi previsti in caso di assunzione di “lavoratori svantaggiati” destinatari degli interventi del Programma P.A.R.I.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sull’attuazione del Programma P.A.R.I., con particolare riferimento al sussidio mensile per i lavoratori aventi diritto e agli incentivi riconosciuti alle aziende che assumono tali soggetti. Vengono disciplinate le condizioni per il riconoscimento del beneficio alle imprese, le modalità operative per la richiesta e la fruizione tramite DM10/2, i casi di revoca o restituzione del beneficio e le regole di codifica aziendale. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili per la rilevazione dei sussidi, degli incentivi e degli eventuali recuperi, con istituzione di specifici conti e codici di bilancio.

Istruzioni su sussidio mensile e incentivi del Programma P.A.R.I.

Programma P.A.R.I.: sussidio mensile e incentivi alle aziende

La circolare interviene nell’ambito del Programma P.A.R.I. per chiarire le regole di riconoscimento degli incentivi alle aziende che assumono lavoratori aventi diritto al sussidio mensile, nonché le modalità di rilevazione contabile dei relativi oneri. Il testo si inserisce nel quadro delle istruzioni già fornite con precedenti messaggi sul funzionamento del Programma e sul pagamento o sospensione dei sussidi ai lavoratori.

Ambito e finalità del Programma

Il Programma P.A.R.I. è richiamato come "Programma d’azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati", disciplinato dal Decreto direttoriale del 18 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La circolare ribadisce che ai fini dell’attuazione sono coinvolti il Ministero del Lavoro, Italia Lavoro, l’Istituto, le Regioni, le Province e i Centri per l’Impiego.

Incentivo alle aziende che assumono lavoratori destinatari del sussidio

Quando un’azienda assume un soggetto avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati alla data di assunzione sono riconosciuti all’azienda stessa, purché l’assunzione sia:

  • a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi;
  • con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.

La circolare precisa inoltre le conseguenze nei primi dodici mesi dall’assunzione:

  • in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’azienda deve restituire il 100% del beneficio;
  • in caso di dimissioni del lavoratore, l’azienda deve restituire il 50% del beneficio.

Procedura per l’autorizzazione e la fruizione del beneficio

L’azienda deve chiedere alla Sede INPS presso cui assolve gli obblighi contributivi l’autorizzazione a fruire dell’importo spettante mediante conguaglio con i contributi esposti nel modello DM10/2. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità che attesti l’assunzione del lavoratore.

La richiesta e le dichiarazioni devono essere redatte sul fac-simile allegato alla circolare e firmate dal lavoratore assunto, che prende così atto della sospensione del sussidio a suo favore.

Il flusso operativo descritto è il seguente:

  • la Sede competente sulla posizione contributiva dell’azienda verifica che durata e tipologia del rapporto di lavoro corrispondano ai requisiti previsti;
  • la pratica viene trasmessa all’unità di processo "prestazioni a sostegno del reddito" della Sede che gestisce il sussidio;
  • tale unità verifica che il lavoratore abbia diritto al sussidio, ne sospende il pagamento dalla data di assunzione e ne dà comunicazione al lavoratore;
  • viene calcolato l’importo residuo dell’incentivo spettante all’azienda e la relativa comunicazione è inviata all’unità "aziende con dipendenti";
  • la Sede competente autorizza infine l’azienda alla fruizione del beneficio in unica soluzione e ne dà comunicazione all’impresa tramite il modulo allegato.

I moduli per la richiesta e la concessione sono disponibili in formato elettronico editabile sul sito internet e sulla intranet dell’Istituto.

Compatibilità con altri benefici

La circolare chiarisce che gli incentivi riconosciuti all’azienda sono compatibili con eventuali altri benefici contributivi connessi al tipo di assunzione previsti dalla normativa vigente.

Codice di autorizzazione e gestione aziendale

Le aziende autorizzate devono essere identificate con il codice di autorizzazione "9J", avente il significato di aziende che fruiscono dell’incentivo del Programma P.A.R.I. del D.D. 18 marzo 2005.

Compilazione del modello DM10/2

La fruizione dell’incentivo avviene in unica soluzione tramite denuncia mensile DM10/2, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione relativa al singolo lavoratore.

Le modalità di esposizione sono le seguenti:

  • nel quadro B-C devono essere indicati i dati dei dipendenti interessati con i codici contributivi normalmente in uso;
  • ai soli fini statistici, nel mese del conguaglio va indicato in un rigo in bianco del quadro B-C il numero dei lavoratori interessati, preceduto dal codice "PARI";
  • non devono essere compilate le caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito";
  • nel quadro D va indicato l’importo dell’incentivo con il codice "L402";
  • per l’eventuale restituzione del 100% o del 50% dell’incentivo, l’importo da restituire va indicato nel quadro B-C con il codice "M110", senza valorizzare le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Istruzioni contabili per sussidi, incentivi e recuperi

Gli oneri relativi al sussidio mensile, all’incentivo una tantum ai lavoratori e agli incentivi alle aziende sono posti a carico dello Stato, tramite il Fondo per l’occupazione, e devono essere rilevati nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per il sussidio mensile e l’incentivo una tantum ai lavoratori, la procedura di liquidazione automatizzata deve generare un biglietto contabile con le scritture:

  • GAU 30/109 a GPA 10/018, per l’importo del sussidio e per il debito per prestazioni;
  • GAU 30/119 a GPA 2./…, per l’incentivo una tantum e per le ritenute erariali ed eventuali addizionali regionali e comunali.

I pagamenti a favore degli interessati devono essere imputati in DARE del conto GPA 10/018.

Per i recuperi di sussidio e incentivo è istituito il conto GAU 24/109, collegato al codice di bilancio "01094 – Prestazioni indebite diverse a sostegno del reddito". Qualora a fine esercizio risultino partite creditorie, queste sono imputate al conto GAU 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 effettuata dalla procedura di recupero crediti, opportunamente aggiornata.

I crediti divenuti inesigibili devono essere evidenziati nel partitario del conto GPA 00/069 con il codice "01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)". Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere contraddistinte nel partitario del conto GPA 10/031 con il codice "03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)"; se ancora da definire a fine esercizio, vanno imputate al conto GAU 10/043.

Le eventuali somme già erogate e transitate sul conto GPA 51/099 o su altri conti devono essere sistemate dalle Sedi secondo le presenti istruzioni.

Istruzioni contabili per gli incentivi alle aziende

Per la rilevazione contabile degli incentivi alle aziende indicati nelle denunce DM10/2 con il codice "L402" è istituito il conto GAW 32/109. Le somme eventualmente restituite dai datori di lavoro e indicate con il codice "M110" devono essere imputate al conto GAW 24/109.

L’allegato n. 3 riporta i conti di nuova istituzione: GAU 24/109, GAU 30/109, GAU 30/119, GAW 24/109 e GAW 32/109.

Punti principali

Finalità del Programma P.A.R.I. e richiamo alle precedenti istruzioni

La circolare richiama il Programma P.A.R.I. e i precedenti messaggi che avevano già illustrato obiettivi, articolazione degli interventi e prime istruzioni per l’erogazione del sussidio mensile ai lavoratori, nonché chiarimenti su formazione professionale, trattamenti assistenziali/previdenziali e procedure di pagamento o sospensione del sussidio. Il nuovo intervento si concentra sugli incentivi spettanti alle aziende e sulle relative scritture contabili.

Condizioni per il riconoscimento dell’incentivo alle aziende

L’azienda può beneficiare degli importi mensili non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione se assume un soggetto avente titolo al sussidio. Il beneficio è riconosciuto solo in caso di assunzione a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi, con orario pari o superiore a 20 ore settimanali. Nei primi 12 mesi, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’azienda deve restituire il 100% del beneficio; in caso di dimissioni del lavoratore, deve restituire il 50%.

Procedura di autorizzazione e sospensione del sussidio

L’azienda deve chiedere alla Sede INPS presso cui assolve gli obblighi contributivi l’autorizzazione a fruire del beneficio mediante conguaglio sui contributi del modello DM10/2. Alla richiesta va allegata una dichiarazione di responsabilità attestante l’assunzione del lavoratore, redatta sul fac-simile allegato e firmata dal lavoratore per presa d’atto della sospensione del sussidio. La Sede competente verifica la tipologia e la durata del rapporto di lavoro, trasmette la pratica all’unità "prestazioni a sostegno del reddito", che controlla il diritto al sussidio, ne sospende il pagamento dalla data di assunzione e comunica l’importo residuo all’unità "aziende con dipendenti"; la Sede autorizza infine la fruizione in unica soluzione e ne informa l’azienda.

Compatibilità con altri benefici e documentazione

Gli incentivi riconosciuti alle aziende sono compatibili con eventuali benefici contributivi connessi al tipo di assunzione previsti dalla normativa vigente. I moduli per la richiesta e la concessione dell’incentivo sono disponibili in formato elettronico editabile sul sito e sulla intranet dell’Istituto, nelle sezioni dedicate alla modulistica.

Codifica delle aziende autorizzate

Le aziende autorizzate devono essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "9J", con il significato di aziende che fruiscono dell’incentivo del Programma P.A.R.I. (D.D. 18 marzo 2005).

Compilazione del modello DM10/2

L’incentivo deve essere fruito in unica soluzione tramite denuncia mensile DM10/2, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione relativa al singolo lavoratore. Nel quadro B-C vanno esposti i dati dei dipendenti con i normali codici contributivi; ai soli fini statistici, nel mese del conguaglio va indicato il numero dei lavoratori interessati, preceduto dal codice "PARI". Nel quadro D va indicato l’importo dell’incentivo con il codice "L402". In caso di restituzione totale o parziale del beneficio per licenziamento o dimissioni, l’importo da restituire va esposto nel quadro B-C con il codice "M110".

Istruzioni contabili per sussidio e incentivo ai lavoratori

Gli oneri del sussidio mensile e dell’incentivo una tantum ai lavoratori, nonché quelli degli incentivi alle aziende, sono posti a carico dello Stato tramite il Fondo per l’occupazione e devono essere rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Per il sussidio e l’incentivo una tantum la procedura di liquidazione automatizzata produce biglietto contabile con scritture su GAU 30/109, GPA 10/018 e GAU 30/119, GPA 2./…; i pagamenti sono imputati in DARE del conto GPA 10/018.

Recuperi, partite creditorie e somme non riscosse

Per i recuperi di sussidi e incentivi è istituito il conto GAU 24/109, collegato al codice di bilancio "01094 – Prestazioni indebite diverse a sostegno del reddito". Le eventuali partite creditorie a fine esercizio confluiscono nel conto GAU 00/030 in base alla ripartizione del saldo del conto GPA 00/032. I crediti divenuti inesigibili sono contraddistinti nel partitario del conto GPA 00/069 con il codice "01094"; le somme non riscosse dai beneficiari sono evidenziate nel partitario del conto GPA 10/031 con il codice "03074" e, se ancora da definire a fine esercizio, sono imputate al conto GAU 10/043. Le sedi devono inoltre sistemare eventuali somme già erogate e transitate su GPA 51/099 o altri conti secondo le nuove istruzioni.

Conti istituiti per gli incentivi alle aziende

Per la rilevazione degli incentivi alle aziende esposti con il codice "L402" è istituito il conto GAW 32/109. Gli importi restituiti dai datori di lavoro con il codice "M110" vanno imputati al conto GAW 24/109. L’allegato n. 3 riporta i conti di nuova istituzione GAU 24/109, GAU 30/109, GAU 30/119, GAW 24/109 e GAW 32/109.

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