Circolare numero 107 del 6-10-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza del T.A.R. Lazio n. 8138/2005, che ha annullato il criterio restrittivo contenuto nel punto 2 della circolare INPS n. 84/1988. Viene stabilito che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro possono essere inclusi nelle procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria, in quanto la disciplina generale del lavoro subordinato si applica anche a tali rapporti salvo deroghe specifiche. Il nuovo orientamento vale anche per le integrazioni salariali straordinarie concesse in deroga alla normativa vigente.
CIGS: annullamento del punto 2 della circolare INPS n. 84/1988 sui contratti di formazione e lavoro
CIGS e contratti di formazione e lavoro: annullamento del criterio restrittivo della circolare INPS n. 84/1988
La circolare dà attuazione alla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8138 del 10 ottobre 2005, con cui è stata riconosciuta l’illegittimità del diniego di intervento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. In conseguenza di tale decisione, l’INPS considera superato il punto 2 della circolare n. 84 del 29 aprile 1988 e adegua la propria prassi al principio affermato dal giudice amministrativo.
Quadro giurisprudenziale richiamato
La circolare evidenzia che la sentenza del T.A.R. si pone in linea con l’orientamento della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. In particolare, vengono richiamate le decisioni della Cassazione n. 18296 del 23 dicembre 2002, n. 2510 del 1 marzo 1993 e n. 4227 del 13 aprile 1995, nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 1412 del 25 ottobre 1996. Su tale base, l’Avvocatura Centrale dell’Istituto non ha ritenuto opportuno proporre appello.
Fondamento normativo dell’estensione della CIGS
Il nucleo argomentativo richiamato nella circolare si fonda sull’art. 3, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che stabilisce l’applicazione ai contratti di formazione e lavoro delle disposizioni legislative sui rapporti di lavoro subordinato, salvo deroghe previste dal decreto stesso. Da tale previsione discende il principio della sostanziale assimilazione del contratto di formazione e lavoro al rapporto di lavoro subordinato ordinario, anche con riferimento agli ammortizzatori sociali.
Effetti sulla cassa integrazione guadagni straordinaria
La circolare chiarisce che, in assenza di specifiche esclusioni normative o contenute nei provvedimenti concessivi della CIG, non è possibile negare la CIGS ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. La sospensione del rapporto per effetto della cassa integrazione è ritenuta compatibile con la proroga del termine naturale del contratto, in coerenza con il trattamento riconosciuto per altre ipotesi di sospensione del rapporto, quali gravidanza, puerperio, malattia e servizio militare.
Viene inoltre ribadito che, quando interviene il provvedimento ministeriale di autorizzazione alla CIG, il datore di lavoro può includere tra il personale sospeso anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Superamento della prassi precedente
La circolare conclude affermando che il criterio restrittivo contenuto nel punto 2 della circolare INPS n. 84 del 29 aprile 1988 deve considerarsi superato. La nuova disciplina si estende espressamente anche alle integrazioni salariali straordinarie concesse in deroga alla normativa vigente, uniformando così il trattamento dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro a quello dei lavoratori subordinati ordinari ai fini della CIGS.
Punti principali
Oggetto e finalità
La circolare riguarda la CIGS e comunica l’annullamento del punto 2 della circolare INPS n. 84 del 29 aprile 1988, in attuazione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 8138 del 10 ottobre 2005. L’intervento serve a uniformare la prassi dell’Istituto al nuovo orientamento giurisprudenziale.
Contenuto della sentenza del T.A.R. Lazio
Il T.A.R. Lazio ha accolto i ricorsi di alcune società contro il Ministero del Lavoro, altre amministrazioni pubbliche e l’INPS, annullando i provvedimenti che avevano negato la CIGS ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro. L’Avvocatura Centrale dell’Istituto non ha ritenuto opportuno proporre appello, anche perché la decisione è coerente con la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato richiamata nella circolare.
Principio applicabile ai contratti di formazione e lavoro
La circolare richiama l’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, secondo cui ai contratti di formazione e lavoro si applicano le norme legislative sui rapporti di lavoro subordinato, salvo deroghe espressamente previste. Ne deriva il principio della sostanziale identità di disciplina tra contratto di formazione e lavoro e lavoro subordinato ordinario, anche ai fini della tutela per integrazione salariale.
Applicazione della CIGS ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro
La circolare afferma che non vi sono ragioni per escludere questi lavoratori dal regime ordinario delle integrazioni salariali. La sospensione del rapporto per cassa integrazione è compatibile con la proroga del termine naturale del contratto, analogamente a quanto avviene per altre ipotesi di sospensione del rapporto, come gravidanza, puerperio, malattia e servizio militare.
Superamento del criterio della circolare n. 84/1988
Viene espressamente dichiarato superato il criterio contenuto nel punto 2 della circolare INPS n. 84 del 29 aprile 1988, che impediva la concessione della CIGS ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro. La nuova impostazione vale anche per le integrazioni salariali straordinarie concesse in deroga alla normativa vigente.
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