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Circolare

Circolare numero 104 del 5-10-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14 giugno 1995 può essere riconosciuta anche per gli accordi stipulati entro il 31 dicembre 2002, superando i dubbi sorti sulle istanze presentate o definite oltre tale data. Vengono inoltre indicati gli adempimenti delle sedi INPS e dei datori di lavoro, il codice di autorizzazione da attribuire, le modalità di esposizione nelle denunce DM10/2 e i codici da utilizzare per le restituzioni di benefici alternativi. È precisato che il beneficio è alternativo ad altre agevolazioni contributive, con alcune eccezioni limitate.

Contratti di solidarietà post 14 giugno 1995 e riduzione contributiva ex art. 6, comma 4, L. 608/1996

Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e riduzione contributiva ex art. 6, comma 4, L. 608/1996

La circolare fornisce ulteriori precisazioni sulla fruizione della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14 giugno 1995. L’intervento nasce per chiarire l’ambito applicativo della precedente circolare n. 56 del 13 aprile 2006 e per sanare le situazioni in cui l’istanza o la decretazione siano avvenute oltre il 31 dicembre 2002, pur in presenza di accordi stipulati entro tale data.

Ambito di applicazione

In base agli indirizzi ministeriali richiamati dalla circolare, il beneficio può essere corrisposto per tutti gli accordi di solidarietà successivi al 31/10/1997, purché comunque stipulati entro il 31/12/2002. La precisazione supera il problema delle istanze presentate dopo il 31 dicembre 2002, che in precedenza rischiavano di restare escluse, nonostante il contratto di solidarietà fosse stato sottoscritto nei termini utili.

Soggetti interessati e presupposti

Sono considerati, in particolare, i datori di lavoro destinatari di provvedimenti di concessione del trattamento CIGS a seguito di contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 31/10/1997. La circolare ricorda che la procedura si attiva su iniziativa del datore di lavoro interessato e che la sede INPS competente deve verificare la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione disponibile, eventualmente integrata da quella prodotta dall’impresa.

Per il lungo arco temporale interessato, viene inoltre precisato che, nelle ipotesi di aziende cessate, la riduzione contributiva può essere riconosciuta anche all’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.

Rapporto con altre agevolazioni

La riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà è alternativa allo sgravio degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e, più in generale, ad altre forme di riduzione contributiva previste a qualunque altro titolo nell’ordinamento. Rimane però ferma un’eccezione: la fiscalizzazione degli oneri sociali è compatibile solo per i mesi di novembre e dicembre 1997.

Adempimenti delle sedi INPS

Una volta accertati i requisiti, la sede competente deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", con il significato di azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 e ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, comma 4, della L. 608/1996.

Poiché il periodo di ammissione al beneficio risulta già scaduto, il codice deve essere attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 con cui viene operato il conguaglio. Un periodo di validità più ampio può essere riconosciuto solo in presenza di recuperi effettuati tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.

Compilazione del DM10/2 e conguaglio

Gli importi delle riduzioni contributive spettanti devono essere determinati dal datore di lavoro mediante apposito prospetto e riportati su un rigo separato del quadro "D" del DM10/2. L’esposizione deve avvenire con il codice "L508" e la dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96".

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

Recuperi, restituzioni e regolarizzazioni

Per la restituzione degli importi collegati ad agevolazioni contributive alternative ai benefici oggetto della circolare, devono essere utilizzati i codici indicati per i quadri "B-C" del DM10/2:

  • M183: restituzione sgravio unico DM 5.8.94, per lo sgravio fino al mese di novembre 1997;
  • M184: restituzione sgravio totale annuale incentivante, per assunti fino al 30/11/1997;
  • M195: restituzione sgravio ex L. 449/97 per lo sgravio capitario, da 1/12/1997;
  • M203: restituzione sgravio incentivante annuale ex L. 449/1997, per assunti da 12/97 a 12/99;
  • M204: restituzione sgravio totale triennale ex L. 448/1998, per assunti negli anni 1999-2000-2001;
  • M207: restituzione sgravio totale triennale ex art. 44, L. 448/2001, per assunti nell’anno 2002;
  • M186: differenze agevolazioni contributive diverse dalla F.O.S.

Per le operazioni di recupero i datori di lavoro possono anche avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva; tale procedura è obbligatoria per le aziende cessate.

Controlli sulle denunce

La procedura di gestione dei DM10/2 memorizza nell’archivio delle segnalazioni le denunce che presentano il codice "L508", così da consentire alle sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio.

Punti principali

Ambito della precisazione interpretativa

La circolare interviene dopo la n. 56 del 13 aprile 2006 per chiarire l’applicazione dell’art. 6, comma 4, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in L. 608/1996, ai contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995. Viene precisato che possono accedere al beneficio tutti gli accordi di solidarietà stipulati entro il 31 dicembre 2002, anche se le istanze sono state presentate dopo tale data o la decretazione è avvenuta successivamente.

Soggetti interessati e casi ammessi

Sono interessati i datori di lavoro destinatari di provvedimenti di concessione del trattamento CIGS conseguenti a contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 31/10/1997, nonché, più in generale, tutti gli accordi di solidarietà successivi al 31/10/1997 e comunque entro il 31/12/2002. Per le aziende cessate, il beneficio può essere riconosciuto anche all’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.

Rapporti con altre agevolazioni contributive

La riduzione contributiva è alternativa allo sgravio degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzione contributiva previste a qualsiasi altro titolo nell’ordinamento. È fatta eccezione per la fiscalizzazione degli oneri sociali, compatibile solo per i mesi di novembre e dicembre 1997.

Adempimenti delle sedi INPS

La sede competente deve verificare, sulla base della documentazione disponibile ed eventualmente integrata da quella prodotta dall’impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione. In presenza dei requisiti, deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", con il significato di azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 e ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive ex art. 6, comma 4, L. 608/1996. Poiché il periodo di ammissione è già scaduto, il codice va attribuito solo per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 di conguaglio, salvo recuperi tramite regolarizzazione contributiva.

Adempimenti dei datori di lavoro e conguaglio DM10/2

La procedura per ottenere la riduzione deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro. Gli importi spettanti, per i quali deve essere predisposto un apposito prospetto di determinazione, vanno esposti in un rigo separato del quadro "D" del DM10/2 con codice "L508" e dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96". Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate con una denuncia contributiva avente scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare.

Recupero di importi e codici da utilizzare

Per la restituzione di importi relativi ad agevolazioni contributive alternative ai benefici in esame devono essere utilizzati specifici codici nei quadri "B-C" del DM10/2: M183, M184, M195, M203, M204, M207 e M186, secondo le casistiche indicate in circolare. Per le operazioni di recupero i datori di lavoro possono anche utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva, che è obbligatoria per le aziende cessate.

Controlli automatici sulle denunce

La procedura di gestione dei DM10/2 memorizza nell’archivio delle segnalazioni le denunce che presentano il codice "L508", così da consentire alle sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio.

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