Circolare numero 105 del 5-10-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime applicabile ai contributi dovuti su retribuzioni e differenze retributive riconosciute con sentenza a personale del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato. La distinzione principale dipende dalla data di instaurazione del ricorso giudiziario: per i giudizi iniziati prima del 1° aprile 2000 i contributi fino al 31 marzo 2000 non sono soggetti a prescrizione né a sanzioni civili, mentre per le annualità successive si applicano le sanzioni secondo la normativa vigente all’epoca, e dall’1 gennaio 2001 l’art. 116 della legge n. 388/2000. Per i giudizi iniziati dopo il 31 marzo 2000, invece, opera la prescrizione secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria e si applicano le sanzioni ordinarie. Restano confermate le modalità operative già indicate nella circolare n. 95/2002.
Regolarizzazioni contributive per periodi ante 1.04.2000 per iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato: prescrizione e sanzioni
Regolarizzazioni contributive per periodi ante 1.04.2000 per lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato
La circolare interviene per chiarire il regime della prescrizione e delle sanzioni civili nelle regolarizzazioni contributive conseguenti a sentenze che riconoscono retribuzioni o differenze retributive a favore di personale del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato. Il discrimine fondamentale è rappresentato dalla data di instaurazione del ricorso giudiziario e, in parte, dalla collocazione temporale dei contributi dovuti.
Finalità del chiarimento
L’INPS richiama la precedente circolare n. 95 del 22 maggio 2002, con la quale erano già state impartite istruzioni operative per il versamento dei contributi su retribuzioni e/o differenze salariali riferite a periodi anteriori all’istituzione del Fondo speciale. Poiché molte sedi avevano richiesto precisazioni sui termini prescrizionali in caso di regolarizzazione di periodi pregressi riconosciuti con sentenza, la circolare definisce il trattamento da applicare nei diversi casi.
Ricorsi giudiziari instaurati prima del 1° aprile 2000
Per i ricorsi giudiziari avviati in data antecedente al 1° aprile 2000, i contributi dovuti su retribuzioni e/o differenze retributive relative a periodi fino al 31 marzo 2000, se riconosciuti con sentenza, non sono soggetti a prescrizione e non scontano sanzioni civili. La ragione è rinvenuta nel regime previdenziale speciale vigente fino a tale data, caratterizzato dal fatto che Ferrovie dello Stato assumeva insieme la funzione di datore di lavoro e di ente previdenziale.
Periodi successivi al 31 marzo 2000 nei giudizi ante 1° aprile 2000
Per i contributi riferiti a periodi successivi al 31 marzo 2000, sempre nell’ambito di giudizi instaurati prima del 1° aprile 2000, la circolare stabilisce che si applica il regime sanzionatorio vigente nel periodo cui i contributi si riferiscono. In particolare, dall’1 gennaio 2001 si applica l’art. 116 della legge n. 388/2000, con esclusione dell’ipotesi di evasione prevista dal comma 8, lettera b). Anche per tali contributi, secondo la circolare, la prescrizione non opera.
Ricorsi giudiziari instaurati dopo il 31 marzo 2000
Per le regolarizzazioni che derivano da sentenze pronunciate in giudizi iniziati dopo il 31 marzo 2000, promossi da dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A. o delle società sorte dallo scorporo, la prescrizione opera anche se i periodi contributivi interessati sono anteriori al 1° aprile 2000. In questi casi trovano applicazione le norme dell’assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, la prescrizione decennale quando la pretesa è fatta valere dal lavoratore.
Sanzioni civili nei casi soggetti a prescrizione
Nei giudizi instaurati dopo il 31 marzo 2000, la circolare prevede l’applicazione delle sanzioni civili secondo la disciplina generale di cui all’art. 116 della legge n. 388/2000.
Controversie pendenti e conferma delle istruzioni operative
Le eventuali contestazioni o i ricorsi amministrativi ancora pendenti devono essere risolti applicando i criteri indicati dalla circolare. Rimangono confermate, per la sistemazione delle posizioni contributive interessate, le modalità operative già illustrate nella circolare n. 95/2002.
Punti principali
Oggetto e finalità
La circolare fornisce chiarimenti sui termini prescrizionali e sul regime sanzionatorio applicabili alle regolarizzazioni contributive relative a periodi anteriori al 1° aprile 2000 per lavoratori iscritti o iscrivibili al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato, a seguito di sentenze che riconoscono retribuzioni o differenze retributive. L’intervento si rende necessario per uniformare il trattamento delle posizioni segnalate dalle Sedi.
Giudizi instaurati prima del 1° aprile 2000
Per i contributi dovuti su retribuzioni e/o differenze retributive riferite a periodi fino al 31 marzo 2000, riconosciute con sentenza in ricorsi instaurati prima del 1° aprile 2000, la circolare afferma che non opera la prescrizione e non si applicano le sanzioni civili. La motivazione risiede nel regime previdenziale speciale vigente fino a quella data, nel quale Ferrovie dello Stato rivestiva la duplice qualità di datore di lavoro ed ente previdenziale.
Contributi relativi a periodi successivi al 31 marzo 2000 nei giudizi ante 1° aprile 2000
Per i contributi riferiti a periodi successivi al 31 marzo 2000, sempre nell’ambito di ricorsi instaurati prima del 1° aprile 2000, si applica il regime sanzionatorio vigente nel periodo cui i contributi si riferiscono. A decorrere dall’1 gennaio 2001 trova applicazione l’art. 116 della legge n. 388/2000, con esclusione dell’ipotesi di evasione prevista dal comma 8, lettera b). Anche in questo caso la circolare esclude l’operatività della prescrizione.
Giudizi instaurati dopo il 31 marzo 2000
Per le regolarizzazioni conseguenti a sentenze relative a giudizi iniziati dopo il 31 marzo 2000 da parte di dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A. o delle società nate dallo scorporo, opera invece la prescrizione, anche se i periodi contributivi sono anteriori al 1° aprile 2000. In tali casi si applicano le regole dell’assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, la prescrizione decennale quando la pretesa è fatta valere dal lavoratore.
Regime sanzionatorio nei giudizi successivi al 31 marzo 2000
Per i casi di cui sopra, la circolare dispone l’applicazione delle sanzioni civili secondo la normativa generale prevista dall’art. 116 della legge n. 388/2000.
Gestione delle controversie pendenti e istruzioni operative
Eventuali contestazioni o ricorsi amministrativi ancora pendenti devono essere definiti alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare. Restano inoltre confermate le modalità operative già indicate nella circolare n. 95/2002 per la sistemazione delle posizioni contributive interessate.
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