Cassazione Penale, Sentenza n. 5406/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento, denunciando violazione di legge per avvenuta omissione della riqualificazione giuridica di uno dei fatti (capo B9) da corruzione ad induzione indebita ex art. 319-quater c.p.; in sostanza sostiene che il fatto è stato qualificato erroneamente come corruzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità del motivo. Ha ritenuto che il vizio di qualificazione giuridica è rimediabile in cassazione solo nei casi in cui l'errore sia immediatamente e palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione, senza che occorrano accertamenti probatori non emergenti dal testo. Il ricorso si è limitato a enunciare l'errore senza fornire argomentazione o richiamo diretto e immediato alla descrizione del capo d'imputazione; pertanto l'impugnazione è stata respinta come generica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta condanna alle spese in favore della parte civile, essendo questa non intervenuta con argomentazione specifica contro il ricorso.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa della sentenza di patteggiamento cui il ricorso si riferisce; la decisione sulla ammissibilità del ricorso va valutata nel quadro delle tutele limitate proprie del rito del patteggiamento.
art. 319-quater cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale corretta fattispecie (induzione indebita) in alternativa alla corruzione; la Corte però non ha effettuato riclassificazione sostanziale per inammissibilità del ricorso, perché la denuncia di errata qualificazione non era provata come manifestamente evidente dai capi di imputazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che ammette il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento in caso di errata qualificazione giuridica del fatto; la Corte precisa però che l'ammissibilità opera solo quando la qualificazione in sentenza risulti immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza necessità di esame probatorio.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione della colpevolezza del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità, giustificando l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è immediatamente e manifestamente evidente dal capo di imputazione e dalla motivazione sommaria della sentenza; non sono ammessi richiami a fatti o elementi probatori che non risultino con immediatezza dal testo dell'imputazione.
- Una mera enunciazione di incongruenza o la generica affermazione che la qualificazione "appare palesemente erronea" è insufficiente: il ricorrente deve indicare in modo specifico e confrontare testualmente gli elementi del capo di imputazione con la qualificazione ritenuta, per dimostrare l'evidenza dell'errore.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o carenza di argomentazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la parte civile ottiene le spese solo se ha svolto attività processuale concreta e specificamente diretta a contrastare il ricorso.
- Per contestare la qualificazione tra corruzione e induzione indebita è necessario mostrare che gli elementi essenziali della fattispecie alternativa (es. la specifica pressione o promessa tipica dell'induzione) emergono in modo palese dalla descrizione del fatto nell'imputazione; altrimenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
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