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Sentenza

Sentenza n. 13297/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza, emesso in data 5 maggio 2025 dalla Prefettura di Roma; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5 agosto 2025: - della nota emessa in data 24 giugno 2025 dalla Prefettura di Roma.

Giustizia amministrativa202506383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma il 5 maggio 2025; con motivi aggiunti, relazione interna trasmessa dalla Prefettura all'Avvocatura dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego sostanziale della richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, fondato dalla Prefettura sulla situazione emergenziale, sulla limitata disponibilità di posti e sull'asserita assenza di condizioni di vulnerabilità, pur essendo stato inserito nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015, dell'art. 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE, dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 3 CEDU. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato una nota predisposta dalla Prefettura per l'Avvocatura dello Stato in vista della difesa nel giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e annullato il diniego. Richiamando l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ha affermato che l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, è immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti. L'indisponibilità temporanea di posti non può trasformarsi in un diniego; l'inserimento in una lista d'attesa è un atto interlocutorio, inidoneo ad adempiere l'obbligo; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza. Il TAR ha inoltre escluso che l'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità impedisca l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza, poiché la vulnerabilità rileva per le specifiche misure destinate alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'art. 17 d.lgs. 142/2015. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché diretto contro una relazione non provvedimentale, interna e priva di portata lesiva, predisposta per la difesa dell'Amministrazione in giudizio. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al gratuito patrocinio e al difensore sono stati liquidati euro 1.276,80, oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 1, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015

    Prevedono il sistema e le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; una volta verificati i requisiti di legge, l'accoglienza deve essere assicurata e non può essere negata per carenze organizzative o indisponibilità di posti.

  • art. 17 d.lgs. 142/2015

    Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

    La vulnerabilità costituisce presupposto per le particolari misure di accoglienza rivolte alle persone con esigenze specifiche, ma non è requisito generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.

  • art. 20, comma 5, direttiva 2013/33/UE

    È richiamato quale parametro sovranazionale della disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato quale parametro di tutela della dignità umana nell'ambito delle misure di accoglienza.

  • art. 3 CEDU

    È richiamato quale parametro convenzionale di tutela contro trattamenti inumani o degradanti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR rileva che la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti può essere pronunciata anche a prescindere dall'avviso alle parti, poiché l'accoglimento del ricorso introduttivo ha già pienamente soddisfatto la pretesa azionata.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Impone il dimezzamento degli importi determinati secondo i parametri professionali per la liquidazione del compenso nel gratuito patrocinio.

  • art. 4, commi 1 e 4, d.m. 55/2014

    Consente le riduzioni dei compensi professionali in relazione alla natura della causa e all'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.

  • art. 5, comma 6, d.m. 55/2014

    È utilizzato per individuare lo scaglione applicabile alla controversia di valore indeterminabile ai fini della liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'amministrazione di assicurare le misure di accoglienza al richiedente protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ha carattere immediato e non può essere negato per la temporanea indisponibilità di posti o per altre ragioni meramente organizzative.
  • L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa ha natura meramente interlocutoria e non soddisfa l'obbligo legale di assicurare l'accoglienza.
  • Le esigenze organizzative e la carenza di posti possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione.
  • L'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non costituisce requisito per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza; la vulnerabilità rileva soltanto per l'applicazione delle particolari misure previste per le persone portatrici di esigenze specifiche.
  • Una relazione interna predisposta dall'amministrazione per l'Avvocatura dello Stato ai fini della difesa in giudizio, priva di autonoma portata provvedimentale e lesiva, non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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