Sentenza del 07/10/2015 n. 4354 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DEDUCIBILITÀ SPESE DI SPONSORIZZAZIONE - INERENZA - ANTIECONOMICITÀ - Costo sproporzionato - Competenza - Certezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione. L'Ufficio contestava, in particolare, l'inerenza e l'antieconomicità dei costi, ritenendoli sproporzionati rispetto ai possibili ritorni commerciali. La questione consisteva nello stabilire se la sponsorizzazione fosse collegata all'attività d'impresa e se i costi fossero effettivi, certi, di competenza e oggettivamente determinabili. Il criterio rilevante è l'aspettativa di un ritorno commerciale indiretto, derivante dal rafforzamento del prestigio e dell'immagine dell'impresa, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico in cui lo sponsor paga un corrispettivo e lo sponsorizzato promuove i prodotti o i servizi dello sponsor.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la deducibilità delle spese di sponsorizzazione. È stato affermato che, quando i costi risultano esistenti, certi, di competenza e oggettivamente determinabili, l'ente impositore non può sostituire la propria valutazione a quella dell'imprenditore né contestare la scelta soltanto perché la sponsorizzazione appare antieconomica o il costo sproporzionato rispetto al ritorno commerciale diretto.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione possono essere deducibili quando sono effettivamente sostenute, documentate, certe, di competenza del periodo d'imposta e oggettivamente determinabili.
- L'inerenza non richiede la prova di un ricavo immediato o di un ritorno commerciale diretto: è sufficiente un ragionevole collegamento con l'attività d'impresa e l'aspettativa di promuovere immagine, prodotti o servizi.
- L'antieconomicità non può essere desunta soltanto dal confronto tra il costo della sponsorizzazione e i ricavi direttamente prodotti dall'iniziativa, poiché il ritorno può essere indiretto e differito nel tempo.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione se dimostra l'inesistenza dell'operazione, l'assenza di collegamento con l'attività d'impresa, l'indeterminatezza del costo o elementi concreti di artificiosità; non può però limitarsi a una valutazione soggettiva sull'opportunità o convenienza della scelta imprenditoriale.
- È opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prove dei pagamenti, materiali pubblicitari e documentazione dell'effettiva esposizione del marchio o della promozione, così da dimostrare l'esistenza e la funzione promozionale dell'operazione.
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