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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 4354 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

DEDUCIBILITÀ SPESE DI SPONSORIZZAZIONE - INERENZA - ANTIECONOMICITÀ - Costo sproporzionato - Competenza - Certezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione. L'Ufficio contestava, in particolare, l'inerenza e l'antieconomicità dei costi, ritenendoli sproporzionati rispetto ai possibili ritorni commerciali. La questione consisteva nello stabilire se la sponsorizzazione fosse collegata all'attività d'impresa e se i costi fossero effettivi, certi, di competenza e oggettivamente determinabili. Il criterio rilevante è l'aspettativa di un ritorno commerciale indiretto, derivante dal rafforzamento del prestigio e dell'immagine dell'impresa, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico in cui lo sponsor paga un corrispettivo e lo sponsorizzato promuove i prodotti o i servizi dello sponsor.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la deducibilità delle spese di sponsorizzazione. È stato affermato che, quando i costi risultano esistenti, certi, di competenza e oggettivamente determinabili, l'ente impositore non può sostituire la propria valutazione a quella dell'imprenditore né contestare la scelta soltanto perché la sponsorizzazione appare antieconomica o il costo sproporzionato rispetto al ritorno commerciale diretto.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione possono essere deducibili quando sono effettivamente sostenute, documentate, certe, di competenza del periodo d'imposta e oggettivamente determinabili.
  • L'inerenza non richiede la prova di un ricavo immediato o di un ritorno commerciale diretto: è sufficiente un ragionevole collegamento con l'attività d'impresa e l'aspettativa di promuovere immagine, prodotti o servizi.
  • L'antieconomicità non può essere desunta soltanto dal confronto tra il costo della sponsorizzazione e i ricavi direttamente prodotti dall'iniziativa, poiché il ritorno può essere indiretto e differito nel tempo.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione se dimostra l'inesistenza dell'operazione, l'assenza di collegamento con l'attività d'impresa, l'indeterminatezza del costo o elementi concreti di artificiosità; non può però limitarsi a una valutazione soggettiva sull'opportunità o convenienza della scelta imprenditoriale.
  • È opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prove dei pagamenti, materiali pubblicitari e documentazione dell'effettiva esposizione del marchio o della promozione, così da dimostrare l'esistenza e la funzione promozionale dell'operazione.

Testo integrale

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