Sentenza n. 5565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sez. II-quater, n. -OMISSIS- (non notificata), con la quale è stato deciso il ricorso per l'annullamento della deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 431 del 25 luglio 2017, di annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 2 del 17 gennaio 2013, nonché per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la deliberazione regionale di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire e respinto la domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria appellata)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Lazio ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo, con il primo motivo, che la deliberazione regionale avesse adeguatamente motivato l'interesse pubblico all'annullamento del permesso di costruire, essendo tale interesse implicito nella tutela del valore paesaggistico, e che non fosse necessario bilanciarlo con l'interesse della proprietaria, ritenuta consapevole dell'esistenza del bosco. Con il secondo motivo ha sostenuto che all'annullamento regionale previsto dall'art. 34 l.r. Lazio 15/2008 e dall'art. 39 d.P.R. 380/2001 non si applicassero i presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990. La proprietaria ha proposto appello incidentale subordinato, riproponendo le censure assorbite in primo grado e contestando, in via gradata, il rigetto della domanda risarcitoria, il rispetto del termine di diciotto mesi dall'accertamento dell'illegittimità e l'accertamento dell'esistenza del vincolo boschivo. La controversia riguardava l'annullamento regionale del permesso di costruire rilasciato dal Comune per un'abitazione in area inserita in un piano di lottizzazione, ritenuto illegittimo per mancanza dell'autorizzazione paesaggistica in presenza di vincolo boschivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'annullamento regionale del permesso di costruire costituisca una particolare forma del generale potere di annullamento d'ufficio previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, con la specialità dei termini di esercizio: massimo dieci anni dall'adozione dell'atto originario e diciotto mesi dall'accertamento dell'illegittimità. Restano quindi necessari un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, e la ponderazione dell'interesse privato al mantenimento del titolo, con particolare rigore quando l'annullamento intervenga a distanza di tempo. La deliberazione regionale non aveva motivato né l'interesse pubblico attuale alla rimozione del permesso né la prevalenza di tale interesse sull'affidamento della proprietaria. L'interesse pubblico non poteva considerarsi autoevidente per la sola natura paesaggistica del valore tutelato. La proprietaria era inoltre titolare di un legittimo affidamento, non avendo determinato il rilascio del titolo mediante una falsa rappresentazione dei fatti: l'inesistenza del vincolo boschivo era stata accertata dal Comune. L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile perché proposto in via ulteriormente subordinata e non era necessario esaminare i motivi assorbiti né le ulteriori censure. La Regione è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 34 l.r. Lazio 15/2008
Prevede il potere regionale di annullamento dei titoli edilizi comunali illegittimi; tale potere è ricondotto dal giudice alla generale autotutela decisoria, con termini speciali di esercizio.
art. 39 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'annullamento regionale dei permessi di costruire illegittimi; il potere è soggetto, oltre che ai termini speciali, agli ulteriori presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio richiede un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, nonché la ponderazione dell'interesse dei destinatari e dei controinteressati, tenendo conto dell'affidamento maturato.
artt. 142 e 146 d.lgs. 42/2004
Sono richiamati in relazione alla tutela paesaggistica e alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica in presenza del vincolo boschivo.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti dal giudice di primo grado; nel caso concreto tali motivi non sono stati esaminati per l'infondatezza dell'appello principale e la natura subordinata dell'appello incidentale.
Massime di principio
- Il potere regionale di annullare un permesso di costruire comunale illegittimo, previsto dall'art. 39 d.P.R. 380/2001 o da disposizioni regionali analoghe, costituisce una species del generale potere di annullamento d'ufficio disciplinato dall'art. 21-nonies l. 241/1990, salvo quanto previsto dalla disciplina speciale in ordine ai termini di esercizio.
- L'annullamento regionale di un titolo edilizio non può fondarsi sul solo ripristino della legalità violata: il provvedimento deve indicare un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, ulteriore rispetto all'interesse astratto alla legalità.
- L'amministrazione che esercita l'annullamento regionale deve ponderare l'interesse pubblico con l'interesse privato alla conservazione del titolo e con il legittimo affidamento maturato dal titolare; il bilanciamento deve essere tanto più rigoroso quanto maggiore è il tempo trascorso dal rilascio del titolo.
- La natura paesaggistica del bene o dell'interesse tutelato non rende di per sé autoevidente l'interesse pubblico all'annullamento e non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare la prevalenza dell'interesse pubblico sull'affidamento del privato.
- Il legittimo affidamento del titolare del permesso di costruire non è escluso quando il titolo sia stato rilasciato sulla base dell'accertamento comunale dell'inesistenza del vincolo, senza una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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