Sentenza n. 1066/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 5210/2024 del 20.11.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 20.11.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5210/2024, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 1.443,36, oltre interessi legali e spese legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docente per il periodo dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Il titolo era stato notificato il 16 gennaio 2025 e l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al giudicato, dedotti eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che i conteggi della ricorrente relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione, che deve verificare l’esatta misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale, gli artt. 1282 e seguenti c.c. e le ulteriori disposizioni applicabili. Ha escluso la debenza della somma richiesta per ogni ritardo, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà eseguire l’incarico entro 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione esecutiva per il recupero coattivo di somme dovute dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici.
artt. 1282 e seguenti c.c.
I conteggi degli interessi devono essere verificati dall’Amministrazione quanto a misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e la disciplina civilistica applicabile.
art. 7 CCNL del 2001
Costituisce, secondo il giudicato da eseguire, il fondamento della Retribuzione Professionale Docente spettante per il periodo considerato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese processuali nel giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza modificarne l’oggetto o riconoscere un diritto diverso.
- Quando il titolo esecutivo condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, l’azione di ottemperanza può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione quando occorra verificare il capitale residuo, la misura e la decorrenza degli interessi o gli eventuali pagamenti parziali; tali conteggi devono essere determinati in conformità al giudicato e alla legge applicabile.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando la somma richiesta per ogni ritardo risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto alle concrete caratteristiche dell’inadempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e all’istanza del creditore.
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