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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 57 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

I - IVA - Cessione a titolo oneroso di terreni edificabili non facenti parte dell'azienda agricola - Non è dovuta. II - IRPEF - Plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreno edificabile destinato a strada di accesso - E' dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale della cessione onerosa di terreni edificabili non facenti parte di un'azienda agricola, poiché non erano mai stati coltivati, e la tassazione della plusvalenza realizzata sulla cessione di un terreno destinato a strada di accesso. In particolare, si discuteva se la cessione fosse soggetta a IVA e se la destinazione a strada escludesse l'imponibilità della plusvalenza ai fini IRPEF.

La decisione

La cessione dei terreni non è stata ritenuta soggetta a IVA, poiché i terreni non facevano parte di un'azienda agricola; il relativo contratto è invece soggetto all'imposta di registro. È stata confermata l'imponibilità ai fini IRPEF della plusvalenza derivante dalla cessione del terreno edificabile destinato a strada di accesso, poiché la potenzialità edificatoria deve essere valutata in base alla destinazione risultante dagli strumenti urbanistici e non viene esclusa dalla specifica destinazione funzionale del terreno.

Massime di principio

  • La cessione onerosa di un terreno non è automaticamente soggetta a IVA: occorre verificare se il terreno rientri nell'esercizio di un'attività d'impresa o agricola e se faccia effettivamente parte dell'azienda.
  • Se il terreno non è mai stato coltivato e non appartiene all'azienda agricola, la cessione può essere soggetta all'imposta di registro anziché all'IVA.
  • Ai fini IRPEF, la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile è imponibile quando la potenzialità edificatoria risulta dagli strumenti urbanistici vigenti.
  • La destinazione del terreno a strada di accesso non esclude di per sé la natura edificabile né l'imponibilità della plusvalenza, se il terreno è urbanisticamente classificato come edificabile.
  • Per valutare il trattamento fiscale è necessario distinguere il regime indiretto della cessione, ossia IVA o imposta di registro, dalla tassazione diretta della plusvalenza ai fini IRPEF.

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