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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35368/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terza interessata)

La controversia

La terza interessata ha chiesto al Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, di dichiarare opponibile alla confisca il diritto reale di abitazione da lei vantato su un bene confiscato. Il Tribunale, con provvedimento del 24 febbraio 2026, ha rigettato l’istanza, rilevando che non era stata dimostrata la buona fede, intesa come affidamento incolpevole circa la non riconducibilità sostanziale del bene alla disponibilità della condannata. L’interessata ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 c.p.p.; il Tribunale ha però qualificato l’atto come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso alla Corte. La difesa ha contestato tale riqualificazione, sostenendo che, in materia di confisca e diritti dei terzi, il rimedio resta l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione anche se il provvedimento è stato adottato, anziché de plano, all’esito di udienza camerale ex art. 666 c.p.p. Ha inoltre censurato l’esclusione della buona fede, la valutazione degli indizi, la non opponibilità del diritto di abitazione e il richiamo a una precedente ordinanza del 2021 sulla riconducibilità sostanziale del bene alla disponibilità della condannata.

La decisione

La Corte ha qualificato l’impugnazione come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, perché proceda all’ulteriore corso e all’esame dell’opposizione. Ha ritenuto irrilevante che il provvedimento impugnato fosse stato adottato nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 c.p.p.: tale modalità non trasforma il rimedio previsto dalla legge in ricorso immediato per cassazione e non può privare la parte della fase di riesame pieno davanti al giudice dell’esecuzione. La Corte non ha deciso nel merito le censure sulla buona fede, sulla valutazione degli elementi indiziari e sull’opponibilità del diritto di abitazione.

Norme richiamate

  • art. 676 c.p.p.

    La domanda proposta da Rosanna Petreni riguarda l’opponibilità alla confisca del diritto reale di abitazione dedotto dalla terza interessata su un bene oggetto del provvedimento ablatorio; essa attiene, dunque, alla materia della confisca e dei diritti dei terzi sui beni confiscati, rientrante tra le competenze esecutive previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Le questioni relative ai diritti dei terzi sui beni confiscati rientrano nelle competenze del giudice dell’esecuzione previste dall’art. 676 c.p.p. e seguono il modulo procedimentale richiamato dall’art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Nelle materie assoggettate dall’art. 676 cod. proc. pen. al modulo dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il rimedio previsto dalla legge resta l’opposizione davanti allo stesso giudice, anche quando il contraddittorio sia stato anticipatamente instaurato.

    Per le materie disciplinate dagli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., l’impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione deve essere trattata come opposizione davanti allo stesso giudice, anche se il contraddittorio è stato già instaurato.

  • art. 666 c.p.p.

    La circostanza che il giudice dell’esecuzione abbia deciso nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, non modifica infatti il regime impugnatorio applicabile.

    La scelta di trattare la questione in udienza camerale ai sensi dell’art. 666 c.p.p., anziché de plano, non modifica il rimedio impugnatorio previsto per la materia.

  • art. 606 c.p.p.

    La conversione dell’opposizione in ricorso per cassazione finirebbe, dunque, per sottrarre alla parte proprio la fase di merito prevista dal legislatore per le questioni indicate dall’art. 676 cod. proc. pen.; fase che non può essere surrogata dal controllo di legittimità, fisiologicamente limitato ai vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione, circoscritto ai vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., non può sostituire la fase di riesame di merito riservata al giudice dell’esecuzione dal procedimento speciale.

  • art. 676 c.p.p.

    In tal senso si è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di esecuzione, avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. è ammessa l’opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso immediato per cassazione, anche quando il giudice abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

    In materia esecutiva di confisca, il rimedio è l’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione; non è ammesso il ricorso immediato per cassazione, neppure quando il giudice abbia seguito irritualmente il rito camerale.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    In tal senso si è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di esecuzione, avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. è ammessa l’opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso immediato per cassazione, anche quando il giudice abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

    L’art. 667, comma 4, c.p.p. prevede l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione per i provvedimenti in materia di confisca soggetti al relativo modulo, senza che la celebrazione dell’udienza camerale renda esperibile il ricorso immediato per cassazione.

Massime di principio

  • Le questioni relative all’opponibilità alla confisca dei diritti vantati da terzi su beni confiscati rientrano nelle competenze del giudice dell’esecuzione previste dall’art. 676 c.p.p. e sono soggette al procedimento richiamato dall’art. 667, comma 4, c.p.p.
  • In materia di confisca disciplinata dagli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., il rimedio avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è l’opposizione davanti allo stesso giudice, anche se il provvedimento è stato adottato all’esito di udienza camerale ex art. 666 c.p.p. anziché de plano.
  • La modalità camerale di trattazione non trasforma il rimedio esperibile: il ricorso immediato per cassazione non può sostituire la fase di riesame pieno riservata al giudice dell’esecuzione, nella quale possono essere rivalutate le doglianze e considerate anche eventuali istanze istruttorie.
  • Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis impongono di qualificare l’impugnazione secondo il rimedio effettivamente previsto dalla legge e di trasmettere gli atti al giudice competente per la relativa trattazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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