Cassazione Civile, Ordinanza n. 26080/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un pedone aveva convenuto in giudizio un ente locale chiedendo il risarcimento dei danni riportati dopo essere caduto, nel dicembre 2007, mentre percorreva a piedi una strada dove era stato allestito un cantiere stradale connesso a un progetto di mobilità affidato in appalto. In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità dell'ente custode della strada e liquidato il danno, con rigetto della domanda di manleva verso l'appaltatrice. In appello, però, la decisione era stata riformata e la domanda risarcitoria respinta per difetto di prova del fatto storico, delle modalità dell'evento e del nesso causale. Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2051 c.c. e delle norme del codice della strada, sostenendo che la corte d'appello avesse confuso la responsabilità da cosa in custodia con la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e avesse illegittimamente preteso la prova rigorosa di tutti gli elementi del fatto; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di un cantiere intrinsecamente pericoloso, che avrebbe consentito di valorizzare in via presuntiva il certificato di pronto soccorso e una dichiarazione scritta di un terzo; (3) travisamento della prova e violazione degli artt. 2700, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., per aver ritenuto insussistente la prova nonostante il verbale sanitario, la dichiarazione di terzo e la presenza non contestata del cantiere; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, in particolare sulle spese del terzo chiamato in garanzia. La società appaltatrice, quale incorporante dell'originaria convenuta in manleva, ha resistito e proposto ricorso incidentale, aderendo alla censura sulle spese e sostenendo l'arbitrarietà della chiamata in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la corte territoriale non aveva confuso l'art. 2051 c.c. con l'art. 2043 c.c., ma aveva correttamente applicato il criterio di imputazione della responsabilità da custodia: il danneggiato deve comunque provare il fatto storico e il nesso causale tra cosa ed evento, mentre grava sul custode la prova del caso fortuito. Ha poi respinto i motivi secondo e terzo, escludendo sia l'omesso esame di un fatto decisivo sia il travisamento della prova, perché le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; la corte d'appello aveva motivato in modo coerente l'insufficienza della dichiarazione del terzo, la genericità delle allegazioni e le carenze probatorie. È stato respinto anche il motivo sulle spese: la Corte ha ribadito che, quando la domanda principale viene rigettata, le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico della parte che abbia provocato e giustificato la chiamata, secondo il principio di causalità, salvo chiamata palesemente arbitraria; nel caso concreto la chiamata non era ingiustificata perché fondata sull'appalto dei lavori. Sono state compensate le spese tra le parti costituite, mentre è stata dichiarata la nullità di spese nei confronti del Comune rimasto intimato; inoltre è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
Nella responsabilità da cosa in custodia il danneggiato deve provare il fatto storico e il nesso causale tra cosa ed evento dannoso; il custode può liberarsi provando il caso fortuito.
art. 2043 c.c.
Richiamato solo per escludere che la corte d'appello avesse applicato impropriamente i parametri della responsabilità aquiliana alla fattispecie di custodia.
art. 2 C.d.S.
Evocato dal ricorrente tra le norme che disciplinano la sicurezza della circolazione stradale, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
art. 14 C.d.S.
Evocato dal ricorrente in relazione ai doveri di manutenzione e vigilanza sulla strada.
art. 21 C.d.S.
Evocato dal ricorrente con riferimento alla disciplina dei cantieri stradali e delle cautele di sicurezza.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore legale a prove che ne sono prive o viceversa; non quando si contesta la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare il preteso travisamento della prova, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 2700 c.c.
Il verbale sanitario è prova legale solo nei limiti della fede privilegiata, ma la censura non ha scalfito la valutazione di genericità e insufficienza della prova dell'evento.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici, ma non idoneo a superare le lacune probatorie accertate in fatto.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva, senza che la Corte ritenesse censurabile la valutazione di merito sul suo insufficiente fondamento.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono il principio di causalità/soccombenza e possono gravare sulla parte che abbia provocato la chiamata in garanzia non ingiustificata.
art. 92 c.p.c.
Evocato unitamente all'art. 91 c.p.c. nella censura sulle spese, senza accoglimento.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il fatto storico, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e la riconducibilità dell'evento alla cosa; solo dopo tale prova grava sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente sulla insufficienza delle prove e sulla genericità degli indizi.
- Il travisamento della prova non coincide con la mera contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie: è deducibile solo se il giudice attribuisce al materiale processuale un contenuto oggettivamente incompatibile con quello risultante dagli atti.
- In tema di spese processuali del terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata sia stata provocata e giustificata dalla parte poi soccombente, le spese possono essere poste a carico di quest'ultima secondo il principio di causalità, salvo che l'iniziativa risulti palesemente arbitraria.
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