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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36071/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la decisione di primo grado condannandoli a pagare a Corrado Tognetti la somma di Euro 378.035,00 per prestazioni professionali stragiudiziali. Contestavano in particolare la fondatezza della liquidazione del compenso applicando la percentuale prevista dalla tabella D del d.m. n.127/2004 nonostante l'incarico fosse cessato prima di essere portato a compimento, chiedendo che la quantificazione fosse basata soltanto sulle singole prestazioni effettivamente svolte (con parcella analitica) e denunciando l'omesso esame delle prove relative all'effettiva esecuzione degli atti, l'impraticabilità giuridica dell'accordo prospettato dall'avvocato e la sovrastima del valore delle prestazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e, nei limiti esposti, il sesto motivo di ricorso, ritenendo errata l'applicazione automatica della percentuale della tabella D del d.m. n.127/2004 in caso di mancato completamento dell'incarico. Ha stabilito che, quando l'incarico è cessato prima del completamento (anche per recesso del cliente), il compenso va determinato con riferimento alle singole voci tariffarie corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte o, in difetto, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 2233 c.c., escludendo l'utilizzabilità di criteri che presuppongano il conseguimento integrale del risultato. Ha inoltre ritenuto che il giudice del merito debba verificare l'effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire il risultato programmato. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame; la Corte di Cassazione ha altresì disposto che la Corte d'appello decida sulle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • d.m. n.127 del 2004, tabella D

    La Corte ha ritenuto che il criterio percentuale previsto in tabella D presuppone l'integrale espletamento dell'incarico e non è utilizzabile automaticamente quando l'incarico è cessato prima del completamento; in tal caso la liquidazione deve spettare in riferimento alle singole voci tariffarie effettivamente eseguite

  • d.m. 23/12/1976, art. 4

    Richiamato dai ricorrenti in ordine alla compensazione per attività preparatoria; la Corte osserva che il diritto al compenso per lavoro preparatorio non legittima l'applicazione della tariffa a percentuale per prestazioni non completate

  • art. 2237 c.c.

    Principio secondo cui il cliente può recedere dal contratto e deve comunque pagare le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta; il recesso non comporta il diritto del professionista al compenso per l'intera opera se questa non è stata eseguita

  • art. 2233 c.c.

    Consente al giudice di liquidare equitativamente il compenso in mancanza di determinazione convenzionale; utilizzabile per valutare il compenso delle prestazioni effettivamente rese quando non sono applicabili criteri percentuali fondati sul risultato

  • art. 1, comma 2, capitolo III del d.m. n.127/2004

    Definisce i criteri (natura e valore della pratica, importanza delle questioni, pregio dell'opera ecc.) utilizzabili per la liquidazione del compenso; la Corte ha precisato che alcuni di questi criteri (es. il risultato o il vantaggio conseguito) sono valutabili solo se l'incarico è stato integralmente eseguito

  • art. 5, comma 4, capitolo III del d.m. n.127/2004

    Stabilisce la percentuale (0,50% - 5%) per pratiche di liquidazione delle quote; la Corte ha ritenuto che anche questa voce presupponga l'integrale espletamento dell'attività e non sia applicabile in caso di cessazione anticipata dell'incarico

  • art. 6, capitolo III del d.m. n.127/2004

    Prevede che il lavoro preparatorio costituisca 'opera prestata'; la Corte ha però chiarito che, pur essendo rilevante, tale lavoro deve essere valorizzato con riferimento alle singole voci effettivamente svolte in caso di cessazione dell'incarico

  • art. 115 c.p.c.

    Norma sul potere del giudice di valutare la prova; la Corte ha censurato l'omesso esame da parte della Corte d'appello circa la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla prova dell'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha indicato quali prove giustificassero l'effettivo svolgimento delle singole prestazioni asserite dal professionista

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento procedurale dei motivi di cassazione (errori di diritto e omessa istruttoria) che hanno consentito la declaratoria di accoglimento di parte del ricorso

  • r.d.l. n.1578 del 1933, art. 59 e art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamate dai ricorrenti in relazione all'obbligo di forma analitica della parcella in ipotesi di prestazioni non completate; la questione è stata valutata alla luce del principio che, in mancanza di completamento, va dato rilievo alle singole prestazioni e alla prova della loro esecuzione

Massime di principio

  • Se l'incarico professionale termina prima del completamento (anche per recesso del cliente), non è corretta l'applicazione automatica della tariffa percentuale che presuppone il conseguimento integrale del risultato
  • In caso di cessazione anticipata, il compenso va determinato in relazione alle singole voci effettivamente svolte (o, in assenza di voci applicabili, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 2233 c.c.)
  • Il giudice deve verificare in fatto l'effettiva esecuzione e la funzionale idoneità delle prestazioni rese a conseguire il risultato programmato; l'assenza di tale verifica può giustificare la cassazione e il rinvio
  • La parcella analitica e la produzione di prove documentali (atti, bozze, corrispondenze, prova degli incontri) sono cruciali quando si chiede il pagamento per prestazioni non completate
  • Il recesso del cliente non priva il professionista del diritto al compenso per l'opera svolta, ma limita la misura del compenso a ciò che è effettivamente prestato; se esiste un compenso pattuito per l'intera opera, questo va proporzionalmente ridotto
  • Criteri basati sul risultato o sui vantaggi conseguiti dal cliente sono valutabili solo se il risultato è stato effettivamente conseguito o se è riconoscibile un vantaggio parziale direttamente utilizzabile dal cliente

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