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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36074/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione di Carlo Gea al decreto ingiuntivo: il ricorrente sosteneva la nullità o annullabilità del contratto di installazione di cartelloni pubblicitari per violazione dell'art. 23 C.d.s., chiedeva la restituzione dell'indebito; deduceva altresì inammissibilità indebita delle nuove domande introdotte con la prima memoria istruttoria (art. 183 c.p.c.) e lamentava omessa motivazione circa la prova che tutti i cartelloni fossero stati installati senza autorizzazioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rigettato i tre motivi per le seguenti ragioni: (1) primo motivo inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione chiara di dove e in quali termini fossero state formulate le nuove domande; (2) secondo motivo inammissibile per effetto della cd. 'doppia conforme', non essendo il ricorrente riuscito a dimostrare che la decisione di appello si fondasse su ragioni di fatto differenti da quelle della sentenza di primo grado; (3) terzo motivo inammissibile perché la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'art. 23 C.d.s., pur imperativo, attiene alla fase esecutiva (comportamento dei contraenti) e prevede sanzioni amministrative, non la nullità del contratto, e inoltre non è provato che la presunta violazione fosse idonea a compromettere la formazione (momento genetico) del contratto. Si è rilevato che l'unica sanzione amministrativa relativa è stata pagata da Pubblidue, la quale si è assunta la responsabilità degli adempimenti esecutivi, senza danno per l'opponente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (e notificata la possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 23 Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992)

    La Corte ha ritenuto che la norma sia imperativa ma la sua violazione comporti la sanzione amministrativa ed attenga alla fase esecutiva; non determina di per sé la nullità del contratto salvo che la legge disponga altrimenti o si dimostri che la norma concerne la validità genetica del negozio.

  • art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

    Disciplina l'ammissibilità di domande nuove contenute nelle memorie istruttorie; la Corte ha ritenuto che le domande siano state dichiarate inammissibili perché non specificamente e tempestivamente formulate.

  • art. 360, comma 3 c.p.c.

    Limiti e requisiti dei motivi di cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; l'omessa specificazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 43 legge fallimentare e art. 41 d.lgs. n. 5/2006

    L'apertura del fallimento, per le modifiche richiamate, non comporta l'interruzione del processo di legittimità; la Cassazione può quindi proseguire nonostante il fallimento della resistente.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 1 quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha attestato i presupposti processuali per l'applicazione della maggiorazione nei confronti del ricorrente, se dovuta.

  • Pronunce della Corte di Cassazione citate (Cass. n. 5372/2003; Cass. n. 27143/2017; Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 8320/2022; Cass. n. 15099/2021)

    Giurisprudenza richiamata per i principi: distinzione tra norme imperative riguardanti la validità del contratto e norme imperative riguardanti la condotta esecutiva; applicazione del principio della doppia conforme e dei requisiti di specificità per i motivi di cassazione; regole sull'omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • La nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura solo se la norma tutela la validità del negozio giuridico; la violazione di norme che regolano il comportamento dei contraenti e prevedono sanzioni amministrative non determina automaticamente la nullità, ma può comportare responsabilità e sanzioni.
  • Se si vuole sostenere la nullità di un contratto per violazioni amministrative (es. mancanza di autorizzazioni per affissioni), è necessario dimostrare che la violazione è genetica rispetto al contratto, ossia che ha riguardato la formazione dell'accordo e non solo la sua esecuzione.
  • Le domande nuove introdotte con memorie istruttorie devono essere formulate in modo chiaro, specifico e tempestivo ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; la genericità o la tardività ne comporta l'inammissibilità.
  • In sede di cassazione il ricorrente deve riportare con precisione il fatto storico omesso o la motivazione carente e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado per superare il principio della doppia conforme; altrimenti i motivi saranno dichiarati inammissibili.
  • Il pagamento da parte della resistente di sanzioni amministrative per violazioni rilevate in fase esecutiva può essere considerato elemento che riduce il preteso danno o la rilevanza della condotta ai fini della nullità contrattuale.
  • L'apertura del fallimento della parte resistente non impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità; la Cassazione può decidere anche dopo la dichiarazione di fallimento.

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