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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11229 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna sostenendo, da un lato, che il giudicato formatosi sui precedenti accertamenti non impedisse l'emissione dei successivi accertamenti integrativi, fondati su dati diversi, e, dall'altro, che gli accertamenti integrativi fossero legittimi perché basati sugli esiti di indagini bancarie non ancora conosciuti né conoscibili al momento della notifica dei primi avvisi. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'estensione degli effetti del giudicato ad altre annualità e l'opponibilità alla società della sentenza favorevole passata in giudicato nei confronti del coobbligato G. R.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia e rigettato quello incidentale della società. Ha stabilito che il giudicato sui primi accertamenti, fondati su documentazione contabile ed extracontabile, non precludeva i successivi accertamenti integrativi, basati sugli esiti delle indagini bancarie. Ha inoltre ritenuto che l'esito di tali indagini costituisse un elemento nuovo, non conoscibile al momento della notifica dei primi avvisi, anche se le indagini erano già state avviate. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna per una nuova valutazione e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola le parti entro i limiti dell'oggetto e dei fatti accertati. Non opera, nel caso esaminato, rispetto a un successivo accertamento fondato su elementi probatori diversi.

  • Art. 324 c.p.c.

    Rileva ai fini della formazione della cosa giudicata formale, ma il giudicato derivante dai precedenti giudizi non impedisce l'esame di accertamenti successivi fondati su fatti nuovi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3

    l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

    L'accertamento integrativo è ammesso quando l'Amministrazione acquisisce successivamente elementi nuovi, non solo non conosciuti, ma anche non conoscibili al momento del primo accertamento. L'esito di indagini bancarie può costituire elemento nuovo, anche se le indagini erano già in corso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3

    Per l'IVA consente l'integrazione o modificazione dell'accertamento in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, secondo una logica analoga a quella prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Richiamato nel contesto della disciplina degli accertamenti integrativi e parziali, deve essere applicato nel rispetto del requisito della sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi.

  • Art. 1306 c.c.

    La sentenza favorevole ottenuta da un condebitore solidale non può essere automaticamente opposta dagli altri condebitori quando questi hanno partecipato al medesimo giudizio e la decisione non è divenuta definitiva nei loro confronti.

Massime di principio

  • Un accertamento integrativo è legittimo se si basa su elementi oggettivamente nuovi e non conoscibili dall'Amministrazione al momento della notifica del primo accertamento; non è sufficiente che l'Ufficio rivaluti diversamente dati già disponibili.
  • La circostanza che un'indagine fosse già stata avviata non rende automaticamente conoscibile il suo esito: l'esito concreto dell'indagine può costituire un elemento nuovo.
  • Il giudicato relativo a un precedente accertamento non impedisce un nuovo accertamento fondato su fatti, documenti o fonti probatorie differenti, purché siano rispettati i requisiti di legge.
  • L'Amministrazione deve evitare duplicazioni: il nuovo accertamento deve riguardare elementi ulteriori e, in linea di principio, deve tenere conto di quanto già recuperato con il primo atto.
  • La riunione di ricorsi distinti non elimina necessariamente la loro autonomia, ma una sentenza favorevole passata in giudicato nei confronti di un solo coobbligato non è automaticamente opponibile dagli altri che hanno partecipato allo stesso giudizio.
  • La finalità della disciplina è conciliare il carattere tendenzialmente unitario dell'accertamento con la possibilità per il Fisco di recuperare maggiore imponibile quando emergano successivamente elementi realmente nuovi.

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