Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Salute ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del TAR Marche. La controversia riguarda la ricostruzione delle poste di dare e avere e la determinazione del quantum debeatur in sede di ottemperanza a un giudicato civile, con riferimento ad arretrati e indennizzi mensili. Il giudice cautelare ha rilevato che la ricostruzione contabile è assai complessa e richiede un approfondimento a cognizione piena, non potendo essere definita nella fase cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ritenendo necessario mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito. Quanto al periculum in mora, ha escluso un pregiudizio per gli appellati, poiché la sospensione riguarda esclusivamente gli arretrati, mentre gli indennizzi mensili continuano a essere corrisposti integralmente e senza trattenute. La discussione di merito è stata fissata all'udienza camerale del 26 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la complessità della ricostruzione delle poste contabili e la necessità di un approfondimento a cognizione piena per determinare il quantum dovuto possono giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, al fine di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • Il periculum in mora può essere escluso nei confronti del beneficiario quando la sospensione dell'esecutività incide soltanto sul pagamento degli arretrati, lasciando invariata la corresponsione integrale e senza trattenute delle prestazioni o degli indennizzi periodici.
  • La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza può essere disposta anche in funzione conservativa, quando occorra evitare modificazioni della situazione patrimoniale prima della definizione, con cognizione piena, dell'entità effettivamente dovuta in ottemperanza a un giudicato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.