Ordinanza n. 2547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Salute ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del TAR Marche. La controversia riguarda la ricostruzione delle poste di dare e avere e la determinazione del quantum debeatur in sede di ottemperanza a un giudicato civile, con riferimento ad arretrati e indennizzi mensili. Il giudice cautelare ha rilevato che la ricostruzione contabile è assai complessa e richiede un approfondimento a cognizione piena, non potendo essere definita nella fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ritenendo necessario mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito. Quanto al periculum in mora, ha escluso un pregiudizio per gli appellati, poiché la sospensione riguarda esclusivamente gli arretrati, mentre gli indennizzi mensili continuano a essere corrisposti integralmente e senza trattenute. La discussione di merito è stata fissata all'udienza camerale del 26 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la complessità della ricostruzione delle poste contabili e la necessità di un approfondimento a cognizione piena per determinare il quantum dovuto possono giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, al fine di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
- Il periculum in mora può essere escluso nei confronti del beneficiario quando la sospensione dell'esecutività incide soltanto sul pagamento degli arretrati, lasciando invariata la corresponsione integrale e senza trattenute delle prestazioni o degli indennizzi periodici.
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza può essere disposta anche in funzione conservativa, quando occorra evitare modificazioni della situazione patrimoniale prima della definizione, con cognizione piena, dell'entità effettivamente dovuta in ottemperanza a un giudicato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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