Cassazione Civile, Ordinanza n. 20261/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza di demolizione relativa a un manufatto abusivo. Il giudice amministrativo d'appello ha respinto l'impugnazione contro la decisione del T.a.r. Calabria-Catanzaro. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite deducendo, formalmente come motivi inerenti alla giurisdizione, tre censure: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ed eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che l'ordinanza di demolizione non consentiva l'esatta identificazione del manufatto per errata indicazione del foglio di mappa e della particella, sicché non si sarebbe trattato di mero errore materiale ma di carenza di istruttoria; 2) superamento dei limiti esterni della giurisdizione per non avere il Consiglio di Stato ammesso una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la data di costruzione dell'edificio, asseritamente anteriore al 1967; 3) omessa pronuncia su motivi di appello, perché il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto assorbiti gli altri motivi dopo averne esaminati solo alcuni.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tutte le censure, pur prospettate come violazioni inerenti alla giurisdizione, denunciassero in realtà vizi di procedimento, di motivazione e di interpretazione/applicazione della legge sostanziale o processuale, cioè errori interni alla giurisdizione del giudice amministrativo. Poiché il ricorso ex art. 362 c.p.c. è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Attribuisce alla Corte di cassazione il controllo sulle sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È richiamato come base del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 362, comma 1, c.p.c.
Delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi di giurisdizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione motivazionale non è stata ritenuta idonea a integrare un vizio di giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
La sua asserita violazione è stata considerata attinente al modo di esercizio della giurisdizione, non ai limiti esterni di essa.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia denunciata è stata qualificata come vizio processuale interno, non come eccesso di potere giurisdizionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto quando denuncia un vero difetto di giurisdizione, cioè uno sconfinamento dai limiti esterni della funzione giurisdizionale.
- Non possono essere veicolati come "motivi inerenti alla giurisdizione" i vizi di motivazione, di omessa pronuncia, di omessa ammissione di mezzi istruttori o, più in generale, gli errores in procedendo o in iudicando, perché attengono ai limiti interni della giurisdizione.
- L'errore nell'interpretazione o nell'applicazione di norme sostanziali o processuali da parte del giudice speciale non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, purché il giudice abbia comunque esercitato la funzione a lui attribuita.
- La distinzione tra limiti interni e limiti esterni della giurisdizione impedisce che il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato si trasformi in un ulteriore grado di merito o di legittimità sul modo di esercizio della giurisdizione amministrativa.
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