Cassazione Penale, Sentenza n. 7274/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21/04/2021, con il quale il ricorrente contestava la motivazione relativa alla quantificazione della pena. In particolare si censurava che la pena base fosse stata fissata in misura elevata (vicina al massimo edittale) senza motivazione adeguata, nonostante la sussistenza di circostanze attenuanti riconosciute (attenuanti generiche e scelta del rito). Si sosteneva inoltre l'irrilevanza penale o la destinazione ad uso personale della coltivazione contestata e la sussistenza delle ipotesi mitigatrici previste dall'art. 73 (comma 5 e 7) del d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la decisione impugnata. Il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la scelta della pena, indicando l'elemento ritenuto prevalente ai sensi dell'art. 133 c.p. (la gravità oggettiva della condotta): la consistente quantità di sostanza, l'allestimento di un laboratorio con serra e lampade ad alto voltaggio e la produzione potenziale di oltre 53.000 dosi medie. Sono state quindi escluse l'applicazione delle misure attenuanti speciali previste dai commi 5 e 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 per le ragioni indicate (laboratorio attrezzato, rilevante quantitativo, collaborazione priva di efficacia difensiva). La Cassazione ha inoltre chiarito il corretto calcolo della media edittale e ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 4
Norma che definisce la fattispecie contestata (coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti) e la relativa forbice edittale; la Corte ha individuato la prevenzione della destinazione ad uso personale e ha ritenuto applicabile la disciplina piena della fattispecie per la consistente quantità e l'organizzazione della produzione.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Comma che prevede una fattispecie attenuata per certe ipotesi; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto l'ipotesi non applicabile in presenza di laboratorio attrezzato e quantitativi elevati.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 7
Comma che disciplina la diminuzione di pena per collaborazione. La Corte ha escluso la diminuente per inefficacia della collaborazione, dovendo la presenza della polizia giudiziaria rendere inevitabile l'accertamento.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e necessità di motivazione quando il giudice pone rilevo su elementi soggettivi/oggettivi. La Corte ha precisato che, sebbene l'irrogazione di una pena pari o superiore alla media edittale richieda specifica motivazione, è sufficiente l'indicazione dell'elemento prevalente tra quelli di cui all'art. 133 (qui la gravità oggettiva della condotta) e relativa argomentazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 12348/2019 e altre pronunce richiamate)
Richiamati principi interpretativi secondo i quali la coltivazione può essere valutata come non meramente personale quando emergono elementi quali quantità, capacità produttiva e organizzazione del laboratorio; tali precedenti sono stati usati per escludere l'uso personale e le attenuanti speciali.
Massime di principio
- Quando il giudice fissa una pena pari o superiore alla media edittale occorre motivare sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; tuttavia la motivazione è adeguata se indica l'elemento fra quelli dell'art. 133 ritenuto prevalente (es. gravità oggettiva della condotta) e lo argomenta.
- Nelle ipotesi di coltivazione di stupefacenti la valutazione dell'uso personale viene esclusa se emergono elementi oggettivi di capacità produttiva (quantitativi significativi, laboratorio attrezzato, strumenti per il confezionamento), i quali giustificano l'applicazione piena della norma sanzionatoria.
- Le circostanze attenuanti speciali previste dall'art. 73 (commi 5 e 7) sono limitate: non si applicano quando la condotta presenta caratteri di organizzazione professionale o quando la collaborazione è priva di incidenza effettiva sugli accertamenti.
- La media edittale va calcolata secondo la giurisprudenza consolidata (non come semplice metà del massimo, ma aggiungendo al minimo la metà della forbice tra massimo e minimo) e la sua individuazione rileva ai fini del confronto con la pena irrogata.
- In sede di Cassazione la sindacabilità della motivazione ha limiti: il giudice di legittimità verifica la sussistenza di una motivazione logica e pertinente rispetto ai criteri di legge, senza riassumere nuovamente il processo di fatto se la motivazione del giudice di merito è congrua.
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