Sentenza del 31/03/2015 n. 6501 - Corte di Cassazione
IRPEF - Cancellazione dall'anagrafe dei residenti - Residenza all'estero - Paradiso fiscale - Residenza in Italia - Presunzione - Centro di interessi economici ed affettivi - Dimostrazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva contestato al contribuente l’omessa dichiarazione, ai fini IRPEF per l’anno 1999, dei redditi derivanti dall’attività di amministratore unico di una società italiana. Il contribuente, pur essendosi cancellato dall’anagrafe italiana e risiedendo in Svizzera, era stato considerato fiscalmente residente in Italia sulla base della presunzione prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR, applicabile ai cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata. L’Agenzia sosteneva che il contribuente non avesse fornito una prova sufficiente dell’effettivo trasferimento del proprio centro di interessi all’estero e che la CTR non avesse adeguatamente valutato i legami personali e affettivi e gli elementi probatori offerti dall’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione della CTR Liguria. È stata ritenuta superata la presunzione di residenza fiscale in Italia, poiché il contribuente aveva dimostrato di essere cittadino svizzero, di risiedere in Svizzera, di svolgervi un’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato con impegno giornaliero di otto ore e di avere in Italia soltanto un immobile locato a uso archivio. La Corte ha precisato che le relazioni affettive e familiari non hanno, da sole, rilevanza prioritaria rispetto agli elementi economici e patrimoniali e devono essere valutate insieme ad altri indici idonei a individuare il collegamento prevalente con uno Stato. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché il resistente non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta si trovino in una delle seguenti condizioni: sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
La residenza fiscale può derivare alternativamente dall’iscrizione anagrafica, dalla residenza civilistica o dal domicilio in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.
Art. 2, comma 2-bis, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), introdotto dall’art. 10, comma 1, L. n. 448/1998
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
La norma introduce una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia. Il contribuente può superarla dimostrando l’effettiva localizzazione all’estero del proprio centro prevalente di interessi e della propria vita economica.
Art. 360, n. 3 e n. 5, codice di procedura civile
Le censure dell’Agenzia riguardavano, rispettivamente, la violazione di legge e l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata; entrambe sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- La cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’AIRE non sono sufficienti, da sole, a escludere la residenza fiscale italiana quando il trasferimento avviene verso un Paese a fiscalità privilegiata: opera una presunzione relativa a carico del contribuente.
- Il contribuente deve fornire una prova concreta, complessiva e documentata dell’effettiva residenza estera e della localizzazione prevalente del centro dei propri interessi vitali, economici e patrimoniali.
- Sono particolarmente rilevanti la stabile abitazione all’estero, l’attività lavorativa svolta abitualmente fuori dall’Italia, la durata e continuità del rapporto di lavoro, la disponibilità di beni e rapporti economici e il luogo in cui tali interessi sono gestiti.
- I legami familiari e affettivi possono essere considerati, ma non prevalgono automaticamente sugli elementi economici e patrimoniali e, normalmente, devono essere valutati insieme ad altri indici univoci.
- La disponibilità di un immobile in Italia non determina automaticamente la residenza fiscale italiana, soprattutto se l’immobile è locato o destinato a un uso non abitativo; il suo peso dipende dal contesto complessivo.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve essere globale e sostanziale: conta il luogo in cui il centro degli interessi viene esercitato abitualmente e in modo riconoscibile dai terzi, non soltanto il dato formale della residenza anagrafica.
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