Sentenza n. 698/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del diniego di accesso agli atti perfezionatosi il 22 novembre 2025, sull’istanza inviata mezzo pec il 23 ottobre 2025 e ricevuta in pari data e, quindi, per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione ai sensi dell’art.116, co. 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego tacito di accesso agli atti relativi al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Latina un'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e, dopo reiterati solleciti rimasti senza esito, aveva presentato tramite il proprio difensore un'istanza di accesso documentale per ottenere copia del provvedimento conclusivo, ove adottato, nonché degli atti contenuti nel fascicolo, compreso il parere della Commissione territoriale. L'amministrazione non aveva riscontrato l'istanza entro il termine previsto, neppure dopo un successivo sollecito. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego tacito, deducendo la violazione dell'art. 22 della l. n. 241/1990 e chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il ricorrente fosse titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso alla documentazione relativa al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, procedimento che, secondo quanto risultava dagli atti, non era ancora stato concluso. Ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente di esaminare ed estrarre copia dei documenti richiesti e ha ordinato alla Questura di Latina di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha inoltre previsto, in caso di inerzia, la possibilità di nominare un commissario ad acta su istanza della parte, e ha condannato l'amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 22 l. n. 241/1990
Il ricorrente, in quanto interessato al procedimento amministrativo relativo alla propria domanda di permesso di soggiorno, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti del relativo fascicolo.
art. 116 c.p.a.
Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti e, in caso di persistente inerzia nell'esecuzione, può essere attivato il meccanismo di nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il soggetto che abbia presentato un'istanza per il rilascio di un titolo amministrativo è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti del procedimento concernente la propria posizione, compresi il provvedimento conclusivo e gli atti istruttori contenuti nel fascicolo.
- Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso documentale legittima l'interessato a chiedere al giudice amministrativo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione, quando l'interesse ostensivo sia concreto e attuale e non siano dedotte specifiche ragioni ostative.
- L'accertamento giudiziale del diritto di accesso può essere accompagnato dall'ordine all'amministrazione di consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti entro un termine fissato dal giudice; l'inosservanza può giustificare, su istanza dell'interessato, la nomina di un commissario ad acta.
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