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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2438/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello (rinvio per vizio formale) con due motivi: 1) violazione dell'art. 511 c.p.p. e utilizzazione, ai fini della responsabilità, della denuncia della persona offesa che sarebbe stata acquisita al fascicolo per il dibattimento in violazione dell'art. 512 c.p.p.; 2) travisamento della prova in relazione alla deposizione del teste De Luca e al suo riconoscimento del ricorrente nei filmati di videosorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico: la difesa non ha documentato tempestiva opposizione all'inserimento della denuncia nel fascicolo per il dibattimento né ha specificato il valore probatorio contestato; la giurisprudenza della Corte stabilisce che l'inserimento erroneo di atti nel fascicolo non comporta automaticamente inutilizzabilità salvo tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 491 c.p.p. o acquisizione 'contra legem' sancita dall'art. 191 c.p.p. Inoltre la decisione di merito è rimasta fondata anche sottraendo la denuncia, poiché la responsabilità risultava dimostrata dalle dichiarazioni del teste De Luca (riconoscimento sui filmati) e dal rinvenimento dell'auto presso l'abitazione del coimputato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del merito circa il riconoscimento operato dal teste, coerente con la prima sentenza e con riscontri oggettivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n.2 e n.7)

    Riferimento alle aggravanti applicate al reato di furto pluriaggravato: la Corte d'appello ha riconosciuto per equivalenza le circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, rideterminando la pena.

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Norma che impone l'annotazione/lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento; la Corte ha ritenuto che l'omissione non costituisca di per sé causa di nullità e non impedisca la utilizzazione degli atti se non è tempestivamente eccepita.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sull'acquisizione degli atti e loro utilizzazione: il ricorrente contestava l'utilizzo della denuncia, ma la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata illegittima utilizzazione ai sensi della norma.

  • art. 491, comma secondo, cod. proc. pen.

    Termine/processo per proporre eccezione di inutilizzabilità: la giurisprudenza richiede che la parte interessata formuli tempestiva eccezione entro i limiti previsti, pena la piena utilizzabilità dell'atto inserito.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Sanziona l'illegittima acquisizione della prova; la Corte ha sottolineato che solo atti acquisiti 'contra legem' ai sensi di questa norma sono inidonei a essere utilizzati, altrimenti l'inserimento nel fascicolo li rende utilizzabili se non tempestivamente contestati.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata indirettamente: l'omessa indicazione/lettura degli atti non è ricondotta alle cause generali di nullità previste da questa norma, quindi non produce nullità automatica.

Massime di principio

  • L'inserimento di atti nel fascicolo per il dibattimento non determina automaticamente la loro inutilizzabilità: la parte che ritiene illegittima l'acquisizione deve eccepire tempestivamente l'inutilizzabilità entro i termini procedurali (art. 491 c.p.p.), altrimenti l'atto diventa pienamente utilizzabile.
  • L'omissione di indicare o leggere gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 511 c.p.p. non comporta di per sé nullità della decisione, salvo che da essa derivi un vizio riconducibile alle cause generali di nullità previste dalla legge o che l'atto sia stato acquisito 'contra legem' (art. 191 c.p.p.).
  • Per impugnare l'utilizzo di una denuncia della persona offesa è necessario specificare in che modo la sua utilizzazione ha pregiudicato il diritto di difesa o dimostrare che l'atto è stato acquisito illegittimamente; argomentazioni generiche o non tempestive sono destinate a fallire.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito limitandosi ad esaminare vizi di diritto o travisamenti specificamente dimostrati; semplici rielaborazioni alternative degli stessi elementi di prova non sono sufficienti a rovesciare il giudizio di responsabilità.
  • Nel caso di prove identificative (video, riconoscimenti) la loro forza probatoria può essere rafforzata da riscontri oggettivi (es. rinvenimento dell'oggetto del reato presso l'abitazione del coimputato), e tale convergenza rende più difficile il successo di censure basate su generiche contestazioni di affidabilità del riconoscimento.
  • Per una difesa efficace in situazioni analoghe, occorre: 1) sollevare tempestivamente eccezioni processuali specifiche e documentate; 2) contestare l'illegittima acquisizione dimostrando il vizio procedurale concreto; 3) fornire elementi probatori alternativi o di discordanza chiari e puntuali rispetto alle valutazioni del merito.

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