Sentenza del 08/06/2015 n. 3213 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Irpef - Tassazione separata - Riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico - Conferma della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza è stata confermata. La richiesta del contribuente è stata respinta perché, prima dell'anno d'imposta 2007, le agevolazioni per familiari a carico erano qualificate dalla legge come deduzioni dal reddito imponibile e non come detrazioni dall'imposta lorda. La trasformazione in detrazioni è stata introdotta dalla Legge Finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006 e non può essere applicata retroattivamente agli anni precedenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico con riferimento ad anni d'imposta anteriori al 2007, ritenendo di poterle applicare nel calcolo dell'IRPEF e contestando, conseguentemente, la cartella di pagamento.
Norme richiamate
Legge Finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006
La riforma ha trasformato, a partire dal periodo previsto dalla legge, le agevolazioni per familiari a carico da deduzioni dal reddito imponibile a detrazioni dall'imposta lorda. La diversa qualificazione non consente di applicare retroattivamente il regime delle detrazioni agli anni anteriori al 2007.
Massime di principio
- Per individuare l'agevolazione fiscale applicabile occorre fare riferimento alla disciplina vigente nell'anno d'imposta interessato, non a quella successiva più favorevole.
- Deduzioni e detrazioni sono istituti diversi: le deduzioni riducono il reddito imponibile, mentre le detrazioni riducono l'imposta lorda; non sono automaticamente intercambiabili.
- Una riforma fiscale che modifica la natura o il meccanismo di un beneficio opera, salvo espressa previsione legislativa, solo per i periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore.
- Nelle controversie sulle cartelle relative a tassazione separata, il contribuente deve verificare la corretta applicazione delle regole vigenti nel periodo di riferimento e non può ottenere il riconoscimento di detrazioni introdotte successivamente.
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