Cassazione Civile, Ordinanza n. 04541/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per maggior IRPEF e addizionali relative all'anno 2013, fondato sul recupero a tassazione della deduzione di spese mediche. Il contribuente sostiene di non avere ricevuto validamente l'avviso presupposto, notificato a mezzo raccomandata il 29 dicembre 2016, e impugna sia l'atto impositivo sia la successiva cartella notificata il 14 ottobre 2017. In primo grado il ricorso viene dichiarato inammissibile; in appello la CTR rigetta il gravame, ritenendo sufficiente il decorso del termine di compiuta giacenza. In cassazione il contribuente propone due motivi: con il primo deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'obbligo di pronuncia, lamentando che l'Amministrazione non avrebbe provato la regolarità della notifica dell'avviso presupposto e, in particolare, il perfezionamento della notificazione mediante produzione dell'avviso di ricevimento; con il secondo denuncia, in modo generico, violazione di norme sulla deducibilità delle spese mediche, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente richiesto la fattura e che, per le prestazioni rese all'estero, non sarebbe stata necessaria la documentazione ritenuta indispensabile dal giudice di merito. Invoca anche il fatto che l'odontoiatra avrebbe già reso in passato una semplice dichiarazione ritenuta sufficiente e che, all'epoca delle prestazioni, la Croazia non era ancora nell'Unione europea.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché non specifico: il ricorrente cumula e confonde la censura di omesso esame di un fatto decisivo con quella di omessa pronuncia, senza chiarire in modo univoco il vizio dedotto, e senza indicare con precisione il profilo di errore della decisione impugnata. Una volta ritenuto inammissibile il motivo relativo alla notificazione dell'atto impositivo, resta ferma la statuizione di regolarità della notifica dell'avviso di accertamento; perciò le contestazioni sulla fondatezza della pretesa fiscale e sulla deducibilità delle spese mediche non possono essere recuperate mediante impugnazione della sola cartella di pagamento. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, poiché l'Agenzia non ha depositato controricorso. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
violazione dell'art. 366, cod. proc. civ.
il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e chiaramente intelligibile; non è ammissibile un motivo che sovrapponga censure diverse senza distinguerne con precisione il contenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
obbligo di versare ... un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
in caso di definizione del giudizio in senso sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
la disposizione ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere formulato in modo specifico e univoco: non è ammissibile una censura che confonda vizi diversi, come omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia, senza chiarire quale errore si imputi alla sentenza impugnata.
- Se viene consolidata la regolarità della notifica dell'atto impositivo presupposto, le contestazioni sul merito della pretesa fiscale non possono essere recuperate impugnando soltanto la cartella di pagamento successiva.
- La contestazione sulla prova della notificazione deve essere coerente e pertinente rispetto alla fattispecie processuale dedotta; richiami giurisprudenziali inconferenti o generici non valgono a rendere specifico il motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può dare atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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