Sentenza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento/determinazione della Direttrice Generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 23/10/2025, n. 521 ADW, con il quale è stata approvata l'esclusione, disposta dal RUP ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), dell'Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023, del costituendo r.t.i. Ocean dalla procedura di gara indetta dall'OGS per l'aggiudicazione del servizio di gestione armatoriale della n/r Laura Bassi per un triennio con opzioni (CIG B5451F908A); b) del verbale redatto dal RUP (non conosciuto, menzionato nel suddetto provvedimento n. 521/2025), con il quale è stata disposta l'esclusione del costituendo r.t.i. Ocean; c) dell'atto/provvedimento a firma del R.U.P. 24/10/2025, prot. n. 10904 ("Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'aggiudicazione del servizio di gestione armatoriale della n/r Laura Bassi per un triennio con opzioni - C.U.P. F83C24000990001, F47G24000260001 - CUI S00055590327202400001 - CIG B5451F908A. Comunicazione di esclusione") con cui lo stesso RUP ha comunicato e motivato la esclusione; d) della nota prot. n. 0009637 del 19.9.2025, con cui il RUP dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) ha comunicato che, all'esito dei controlli effettuati, il DURC della impresa mandante SHIPS SURVEYS AND SERVICE SRL è risultato non regolare; e) della nota prot. 10237 del 6.10.2025, con cui il medesimo RUP non ha ritenuto le osservazioni presentate dalla SHIPS SURVEYS AND SERVICE SRL idonee e ha invitato il RTI a inviare all'OGS la comprova di aver adottato le misure di cui al comma 2 dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; f) della nota 2/9/2025, prot. n. 9013/2025 con cui il RUP ha comunicato l'omessa dichiarazione da parte della mandataria di plurime violazioni fiscali, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto, ivi compresi gli atti del subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in capo al r.t.i. Ocean; nonché per l'annullamento e, comunque, disapplicazione e) (rectius g) della informativa di irregolarità contributiva emessa dall'INPS nei confronti della SHIPS SURVEYS AND SERVICE SRL datata 25.8.2025, numero Protocollo INPS_47169499 e, se emesso e non annullato, del DURC negativo; con conseguente declaratoria del diritto delle imprese del costituendo RTI a ottenere una corretta e motivata valutazione della posizione personale e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a procedere alla riammissione del costituendo RTI Ocean e alla aggiudicazione della gara allo stesso costituendo RTI tra impresa mandataria PB Tankers Spa, impresa mandante Compagnia Servizi Marittimi Srl e impresa mandante Ships Surveys and Service Srl; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PB TANKERS S.P.A. il 27/11/2025: a) degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo; b) del verbale di esclusione a firma del RUP adottato in data 22/10/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PB TANKERS S.P.A. il 9/12/2025: a) degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo e col I ricorso per motivi aggiunti; b) dello scorrimento della graduatoria e della proposta di aggiudicazione in favore di Argo s.r.l. di cui al verbale in data 21-22/10/2025 (e di cui alla determinazione dirigenziale 23/10/2025, n. 521 ADW); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PB TANKERS S.P.A. il 11/12/2025: a) degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo, col I ricorso per motivi aggiunti e col II ricorso per motivi aggiunti; b) della determinazione della Direttrice Generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 1/12/2025, n. 599 ADW; della nota a firma del R.U.P. 28/11/2025, prot. n. 12284/2025 e della nota a firma del R.U.P. 2/12/2025, prot. n. 12403; del verbale della seduta n. 1 della Commissione giudicatrice, parte II, seduta riservata del 24/6/2025; del verbale della seduta riservata n. 2 della Commissione giudicatrice del 3/7/2025; del verbale della seduta pubblica n. 3 della Commissione giudicatrice del 4/7/2025; del verbale della seduta riservata n. 4 della Commissione giudicatrice del 21/7/2025 e del verbale della seduta pubblica n. 5 della Commissione giudicatrice del 24/7/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del costituendo RTI dalla procedura di gara per omessa dichiarazione di plurime violazioni fiscali non definitivamente accertate e, inoltre, per irregolarità contributiva di una mandante; successivi atti di scorrimento della graduatoria e proposta di aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI Ocean, primo graduato nella procedura aperta indetta dall’OGS per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale della nave da ricerca Laura Bassi, ha impugnato l’esclusione e gli atti presupposti e conseguenti, chiedendo la riammissione e l’aggiudicazione. Ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato la rilevanza delle violazioni fiscali non definitivamente accertate, sostenendo che il loro importo effettivo fosse inferiore alla soglia di gravità, che molte pendenze fossero state annullate o sospese, che fossero assistite da garanzie fideiussorie, che alcune fossero risalenti e già note alla stazione appaltante e che l’omessa dichiarazione fosse avvenuta in buona fede. Ha inoltre censurato l’esclusione per irregolarità contributiva della mandante Ships Surveys and Service s.r.l., nonché la valutazione secondo cui la sua sostituzione o estromissione avrebbe determinato una modifica dell’offerta tecnica. Con motivi aggiunti ha impugnato lo scorrimento della graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore di Argo s.r.l., nonché la proroga del termine per la conclusione della procedura e ulteriori verbali della commissione giudicatrice. L’INPS e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; Argo s.r.l., seconda graduata, è intervenuta ad opponendum eccependo anche la tardività del ricorso per mancata notifica alla controinteressata.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’INPS per difetto di legittimazione passiva. Ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione di tardività sollevata da Argo, poiché il ricorso era infondato nel merito. Il Collegio ha applicato il principio dell’atto plurimotivato, secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione posta a fondamento del provvedimento per impedirne l’annullamento, con assorbimento delle censure rivolte contro le ulteriori ragioni. Ha quindi ritenuto decisiva l’omessa dichiarazione, da parte della mandataria, della complessa situazione debitoria fiscale e delle plurime violazioni non definitivamente accertate. In base ai principi di buona fede, reciproca fiducia e leale collaborazione nelle gare pubbliche, il concorrente deve comunicare alla stazione appaltante tutti i fatti potenzialmente rilevanti per la valutazione della propria affidabilità, anche se le violazioni sono sub iudice, non definitivamente accertate, sospese o assistite da garanzie. Non spetta all’operatore economico sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione preventiva della rilevanza delle pendenze. L’esclusione non era fondata sulla mera esistenza dei debiti fiscali, ma sulla condotta omissiva e reticente tenuta nella procedura, ritenuta idonea a incidere sul giudizio di integrità e affidabilità e a ostacolare l’attività valutativa della stazione appaltante. Il TAR ha riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica nell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o difetto dei presupposti, vizi non riscontrati nel caso concreto. Il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti. Quanto al secondo e al terzo ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha rilevato anche la carenza di interesse, poiché l’esclusione rendeva logicamente successive e non utilmente contestabili le ulteriori determinazioni della stazione appaltante. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dell’OGS e di Argo s.r.l., liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre oneri di legge; compensate per il resto.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata per l’affidamento del servizio.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla rilevanza, nella valutazione dell’affidabilità dell’operatore, di fatti integranti un grave illecito professionale e della relativa omessa dichiarazione.
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante esclude un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali
Attribuisce alla stazione appaltante il potere di valutare ed eventualmente escludere l’operatore per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale o contributiva.
art. 96, comma 4, d.lgs. 36/2023
È richiamato per la valutazione della gravità di un illecito professionale autonomamente sussistente.
art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023
L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza di fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95
Fondamento dell’obbligo del concorrente di comunicare anche successivamente alla presentazione dell’offerta i fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell’esclusione.
art. 97, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla possibilità di adottare misure riguardanti la posizione dell’operatore o del componente del raggruppamento.
art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato per la configurabilità di un illecito professionale autonomamente sussistente, ai fini della valutazione prevista dall’art. 96, comma 4.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Codifica il principio della fiducia, utilizzato dal TAR insieme ai doveri di trasparenza, correttezza e buona fede per valutare la condotta dell’operatore economico.
art. 5, comma 1, d.lgs. 36/2023
Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento
Impone un rapporto reciprocamente improntato a buona fede e tutela dell’affidamento, comportando per l’operatore un dovere di trasparenza e comunicazione dei fatti rilevanti.
art. 3 Allegato II.10 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente con riguardo alla soglia del 10% del valore dell’appalto per la qualificazione come gravi delle violazioni fiscali; il TAR non ha accolto la censura, ritenendo comunque decisiva l’omessa comunicazione delle pendenze.
art. 7, comma 1, lett. d), Allegato I.2 d.lgs. 36/2023
Individua la base normativa del potere del RUP di disporre l’esclusione, come indicato negli atti impugnati.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nella sentenza quale norma processuale applicata.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie concernenti procedure di affidamento.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l’operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante tutti i fatti e provvedimenti potenzialmente rilevanti ai fini delle cause di esclusione, comprese le pendenze fiscali non definitivamente accertate, anche se contestate, sospese, garantite o suscettibili di diversa quantificazione.
- L’obbligo dichiarativo dell’operatore economico non viene meno perché il concorrente ritenga unilateralmente irrilevanti i fatti potenzialmente escludenti: la valutazione della loro rilevanza e gravità spetta alla stazione appaltante.
- L’omessa comunicazione di pendenze fiscali potenzialmente rilevanti può giustificare l’esclusione non per la mera esistenza del debito, ma quale condotta reticente e contraria ai doveri di buona fede, trasparenza e reciproca fiducia, idonea a incidere sulla valutazione di integrità e affidabilità dell’operatore.
- La valutazione della stazione appaltante sull’affidabilità dell’operatore economico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o difetto dei presupposti di fatto.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni giustificatrici, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento; le censure rivolte alle ulteriori rationes possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.
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