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Sentenza

Sentenza n. 142/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Udine, (Atto Rif. 50264 del 09/03/2022) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Bianchin Andrea i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Udine, (Atto Rif. 4933 del 09/01/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Bianchini Claudio i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Gorizia, (Atto Rif. 21265 del 18/04/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Errico Luca Claudio i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 63969 del 14/10/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Frullani Mario i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Gorizia, (Atto Rif. 129881 del 28/06/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Furlan Lorenzo i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Gorizia, (Atto Rif. 28077 del 16/04/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Furlani Paolo i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Gorizia, (Atto Rif. 49724 del 29/06/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Giordano Claudio i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Trieste, (Atto Rif. 223291 del 13/10/2023) nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente Monteleone Daniela i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 374237 del 04/11/2022) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Orgiana Luca i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 34905 del 11/12/2020) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Paparo Rosario i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Gorizia, (Atto Rif. 250136 del 20/11/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Pilosio Tiziano i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Trieste, (Atto Rif. 250136 del 20/11/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Scarpa Luca i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Gorizia, (Atto Rif. 59209 del 19/03/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Tunini Michele i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 376725 del 14/11/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Veneziani Roberto i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO -del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202500232

Sintesi

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TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, ove occorrente, dei prospetti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio e l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 e dall’art. 21 l. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. La pretesa riguardava appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare cessati dal servizio, anche a domanda. L’INPS si è costituito resistendo. La questione centrale concerneva l’applicabilità del beneficio ai cessati a domanda, l’incidenza dell’art. 4 d.lgs. 165/1997, l’effetto dell’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto dei ricorrenti a beneficiare dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 e il correlato obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo tali scatti nella base di calcolo. Ha ritenuto che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita; che l’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 non abbia natura decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia e il termine per la domanda non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio; esso serve esclusivamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

  • art. 21 l. 232/1990

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    La disposizione riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell’indennità di buonuscita; pertanto non esclude l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.

  • art. 11 l. 231/1990

    La sua abrogazione, disposta dal Codice dell’ordinamento militare, non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 66/2010

    L’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di una questione già definita da giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Impone all’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, una volta passata in giudicato la sentenza.

Massime di principio

  • I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 spettano agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, e devono essere inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
  • L’art. 4 d.lgs. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina il calcolo dell’indennità di buonuscita e non può essere invocato per escludere i sei scatti stipendiali dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio.
  • L’abrogazione di una disposizione che aveva limitato il beneficio dei sei scatti a determinate ipotesi di cessazione dal servizio non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa, sicché la limitazione non può essere applicata in assenza di una vigente previsione normativa che la stabilisca.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio dei sei scatti, ma costituisce un onere funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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