Sentenza n. 10885/2026 - Roma, Sezione 5Q
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del provvedimento D/5298/2025 emesso dalla Ambasciata d'Italia in India (New Delhi) il giorno 22.9.2025, notificato il 25.9.2025, con il quale si dispone il diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato emesso da un'Ambasciata italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, la competente sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto. Il testo non indica gli specifici vizi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il rilascio del visto nelle more del giudizio ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. Ha tuttavia condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, applicando il principio della soccombenza virtuale: il visto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del ricorso. La sentenza richiama l'art. 34, comma 5, c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; la regolazione delle spese è stata effettuata secondo la soccombenza virtuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il rilascio del provvedimento richiesto soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica, anche in caso di cessazione della materia del contendere, la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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