Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10885/2026 - Roma, Sezione 5Q

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del provvedimento D/5298/2025 emesso dalla Ambasciata d'Italia in India (New Delhi) il giorno 22.9.2025, notificato il 25.9.2025, con il quale si dispone il diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202515599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato emesso da un'Ambasciata italiana

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, la competente sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto. Il testo non indica gli specifici vizi di legittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il rilascio del visto nelle more del giudizio ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. Ha tuttavia condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, applicando il principio della soccombenza virtuale: il visto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del ricorso. La sentenza richiama l'art. 34, comma 5, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; la regolazione delle spese è stata effettuata secondo la soccombenza virtuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Il rilascio del provvedimento richiesto soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica, anche in caso di cessazione della materia del contendere, la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.