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Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 63690 del 18/11/2016 con cui il Comune di Gaeta ha respinto l'istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 acquisita con prot. n. 47522 del 07/12/2004 (pratica n. 232/B); - di ogni altro atto connesso, ivi compresa, ove necessario, la nota prot. n. 53255 datata 23/09/2015 del Comune di Gaeta.

Giustizia amministrativa201700120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un piccolo fabbricato al rustico, qualificato come abuso di tipologia 1, realizzato in area sottoposta a vincolo idrogeologico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata ai sensi della l. n. 326/2003, deducendo che il vincolo idrogeologico avrebbe interessato soltanto parzialmente il terreno e non avrebbe determinato concrete criticità; che l’area sarebbe inserita in un comprensorio urbanizzato; che il richiamo all’art. 3 l.r. n. 12/2004 sarebbe incongruo, non menzionando espressamente il vincolo idrogeologico; che la sola insistenza del vincolo sull’area di sedime non sarebbe sufficiente a giustificare il diniego, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e del diritto di proprietà; che il provvedimento sarebbe carente di motivazione per non avere illustrato l’effettiva incidenza del manufatto sull’equilibrio idrogeologico; e che il Comune non avrebbe indicato la normativa urbanistica da cui desumere la non conformità dell’opera. È stata inoltre prospettata la questione di legittimità costituzionale della disciplina, per violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., in ragione del mancato bilanciamento tra tutela del vincolo e diritto di proprietà.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto pacifica l’esistenza del vincolo idrogeologico almeno sull’area di sedime del manufatto e ha qualificato l’opera, comportando creazione di volumetria, come abuso di tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Secondo il giudice, la lettura coordinata dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003 conduce a ritenere che, nelle aree vincolate, il terzo condono sia limitato agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro o risanamento conservativo su immobili già esistenti e conformi alla disciplina urbanistica, mentre restano esclusi gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3. L’art. 3 l.r. n. 12/2004 introduce inoltre limiti ulteriori, ma opera nel quadro della generale ammissibilità delle sole tipologie minori. Ne consegue la non condonabilità dell’abuso, senza necessità di una valutazione discrezionale del Comune circa l’estensione, la particolare intensità o la concreta pericolosità del vincolo: è sufficiente la sua esistenza, riguardante nella fattispecie l’intera area di sedime. Sono stati quindi ritenuti infondati i motivi relativi a proporzionalità, ragionevolezza, difetto di motivazione e mancata considerazione delle caratteristiche concrete del vincolo. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché il legislatore può predeterminare in astratto i limiti di una misura eccezionale quale il condono, valorizzando l’esistenza di vincoli posti a tutela di interessi di rilievo costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    “sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale (...) nonché 4,5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo (...)”

    La disposizione è interpretata come norma generale che, con riferimento agli immobili vincolati, ammette il condono per le sole tipologie 4, 5 e 6 e, conseguentemente, esclude gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie delle tipologie 1, 2 e 3.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    “le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (...) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici (...) e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”

    La norma introduce ulteriori limiti alla condonabilità degli abusi realizzati su immobili vincolati, nel quadro della generale limitazione del condono alle tipologie minori.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. n. 12/2004

    “non sono comunque suscettibili di sanatoria: (...) le opere (...) realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche (...) su immobili soggetti a vincoli (...)”

    La disposizione regionale è interpretata come disciplina di maggior rigore, che introduce ulteriori esclusioni dalla sanatoria nel rispetto dei limiti posti dall’art. 32 d.l. n. 269/2003.

  • artt. 3, 42 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata: non è irragionevole che il legislatore predetermini i limiti di una misura eccezionale come il condono sulla base dell’esistenza di vincoli posti a tutela di interessi di rilievo costituzionale.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, per gli immobili sottoposti a vincolo, la sanatoria è in via generale limitata agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro o risanamento conservativo su immobili già esistenti e conformi alla disciplina urbanistica; sono invece esclusi gli abusi che comportano aumento di volumetria, riconducibili alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003.
  • La mera esistenza di un vincolo idrogeologico sull’area di sedime dell’opera abusiva è sufficiente a operare quale limite alla condonabilità quando l’abuso rientra tra quelli esclusi dalla disciplina del terzo condono; il Comune non deve svolgere una valutazione discrezionale sull’estensione del vincolo, sulla concreta pericolosità dell’opera o sull’effettiva compromissione dell’equilibrio idrogeologico.
  • La circostanza che l’area sia urbanizzata, che il vincolo interessi soltanto una parte del terreno o che non siano ravvisabili concreti pericoli idrogeologici non supera il divieto legale di sanatoria per un abuso comportante nuova volumetria in area vincolata.
  • La disciplina legislativa che predetermina, in via astratta, le tipologie di abusi condonabili e valorizza l’esistenza di vincoli idrogeologici o ambientali non è, per ciò solo, irragionevole né lesiva del diritto di proprietà, trattandosi di limiti riferiti a una misura eccezionale quale il condono edilizio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneQuestione di legittimità costituzionale

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