Sentenza n. 9220/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 3558/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 30549/2019, pubblicata in data 18/06/2020 e notificata il 27/07/2020, passata in giudicato; con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 3558/2020, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 3558/2020, notificata all'Amministrazione in forma esecutiva il 27 luglio 2020 e passata in giudicato. Ha chiesto inoltre la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato il 17 dicembre 2025, quando era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento solutorio. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la previa notifica della decisione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla sua eventuale notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente professionalmente qualificato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. Il TAR ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. qualora l'inadempimento persista dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha inoltre riconosciuto gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo sulla somma complessivamente dovuta, nonché il rimborso delle spese vive successive, e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 2; comma 4, lettera e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consente l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, modificato dall'art. 147, comma 1, lettera a), l. 388/2000 e dall'art. 44, comma 3, lettera a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 1282, comma 1, c.c.
i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto
Giustifica il riconoscimento degli ulteriori interessi legali sulla somma complessivamente dovuta dal deposito della sentenza sino al soddisfo, salvo diversa disposizione di legge o del titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando la decisione del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva all'amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato avente a oggetto un'obbligazione dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine specifico e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere riservata per il caso in cui l'amministrazione persista nell'inadempimento anche dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e dell'ulteriore termine attribuito al commissario ad acta.
- I crediti pecuniari liquidi ed esigibili riconosciuti dal giudicato producono ulteriori interessi legali sino al soddisfo, anche per il periodo successivo al deposito della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →