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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09328/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un’espropriazione presso terzi promossa da una società cessionaria di credito, munita di titolo esecutivo giudiziale, nei confronti di crediti vantati dai debitori esecutati verso terzi diversi: crediti retributivi verso due società datrici di lavoro, crediti pensionistici verso l’INPS e un credito verso una persona fisica da contratto di compravendita. Il giudice dell’esecuzione aveva inizialmente assegnato solo parte dei crediti pignorati, applicando limiti più restrittivi; la società creditrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo che nella determinazione del credito azionato non fossero stati considerati anche gli interessi previsti dal titolo. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, rideterminando il credito in misura comprensiva di capitale, interessi e spese e disponendo un’assegnazione più ampia, con riguardo anche a una quota di pensione del debitore verso INPS. In cassazione i debitori hanno dedotto: primo, violazione degli artt. 543 e 546 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe attribuito alla creditrice un importo eccedente il limite del pignoramento senza formale estensione del vincolo; secondo, violazione dell’art. 545, comma 7, c.p.c. e dell’art. 11 preleggi, perché il Tribunale, nel fissare la quota di pensione assegnabile, non avrebbe applicato la sopravvenuta disciplina introdotta dal D.L. n. 115/2022 conv. in L. n. 142/2022 sui nuovi limiti di pignorabilità delle pensioni.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo: chiarisce che l’opposizione riguardava solo la preliminare determinazione del credito azionato, non il limite del vincolo pignoratizio né l’ordinanza di assegnazione finale; peraltro, la determinazione del credito doveva includere anche gli interessi previsti dal titolo esecutivo, essendo stati sufficientemente indicati nel precetto e nel pignoramento. Accoglie invece il secondo motivo, perché il Tribunale, dopo aver ritenuto illegittima l’ordinanza di assegnazione in parte qua, non poteva sostituirsi al giudice dell’esecuzione emettendo esso stesso un nuovo provvedimento di assegnazione dei crediti pensionistici: nell’opposizione ex art. 617 c.p.c. il giudice ha funzione rescindente e non rescissoria. La sentenza viene quindi cassata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, viene annullata l’ordinanza di assegnazione solo nella parte relativa ai crediti pensionistici spettanti al debitore verso l’INPS, restando ferma per il resto. Spese di merito poste a carico dei debitori nei confronti della società creditrice; spese di legittimità integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    Richiamato per il contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi e per il rapporto tra precetto, pignoramento e successiva assegnazione.

  • art. 546 c.p.c.

    Il limite del vincolo pignoratizio incide sull’importo concretamente assoggettato a pignoramento e assegnabile, ma non sulla preliminare liquidazione del credito risultante dal titolo esecutivo.

  • art. 553 c.p.c.

    Nell’espropriazione di crediti il giudice dell’esecuzione provvede all’assegnazione dopo aver determinato il credito e verificato il perimetro del vincolo pignoratizio.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi ha natura rescindente: serve a far accertare la legittimità o nullità degli atti esecutivi, senza sostituire il giudice dell’esecuzione nell’adozione dei provvedimenti tipici.

  • art. 545, comma 7, c.p.c.

    La modifica sopravvenuta dei limiti di pignorabilità della pensione deve essere valutata dal giudice dell’esecuzione nel nuovo provvedimento da emettere dopo l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È richiamato in relazione all’applicazione temporale della novella legislativa sui limiti di pignorabilità delle pensioni.

  • D.L. n. 115 del 2022

    La novella, convertita dalla L. n. 142/2022, ha modificato i limiti di impignorabilità delle pensioni e deve essere considerata dal giudice dell’esecuzione se rilevante ratione temporis.

  • L. n. 142 del 2022

    Legge di conversione del D.L. n. 115/2022 che ha introdotto i nuovi limiti al pignoramento delle pensioni.

  • Corte Cost. n. 12 del 31 gennaio 2019

    Richiamata come parametro interpretativo in materia di tutela della pensione e limiti di aggredibilità.

Massime di principio

  • Nell’espropriazione presso terzi il giudice dell’esecuzione deve distinguere tre momenti: determinazione del credito azionato in base al titolo, verifica dell’effettivo perimetro del pignoramento ai sensi dell’art. 546 c.p.c. e assegnazione finale nei limiti di entrambi.
  • La preliminare liquidazione del credito esecutato deve tener conto di tutti gli accessori previsti dal titolo esecutivo, compresi gli interessi, se il precetto e il pignoramento ne consentono l’esatta determinazione.
  • Il limite di cui all’art. 546 c.p.c. riguarda l’oggetto del vincolo pignoratizio e l’importo effettivamente assegnabile, ma non impedisce la corretta quantificazione del credito del procedente secondo il titolo.
  • L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha funzione esclusivamente rescindente: il giudice dell’opposizione può annullare o confermare l’atto viziato, ma non può sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’adozione di un nuovo provvedimento tipico, salvo i limiti derivanti dalla pronuncia rescindente.
  • Quando una norma sopravvenuta modifica i limiti di pignorabilità di un credito periodico, il giudice dell’esecuzione chiamato a rinnovare il provvedimento dopo l’annullamento deve valutare anche la disciplina intertemporale applicabile, restando vincolato agli accertamenti compiuti nella sentenza di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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