Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23795/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per plurimi reati (associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., trasporto di esplosivo ex legge 497/1974, estorsioni e concorrenza illecita aggravata). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata o generica valutazione delle deduzioni difensive, in particolare: mancata verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e dei riscontri estrinseci; richiamo generico delle intercettazioni senza analisi puntuale; uso della tecnica del "copia-incolla" dalla richiesta del P.M.; insufficiente considerazione della temporalità degli indizi e delle assoluzioni/precedenti sentenze; irrilevanza dell'adesione alla cooperativa "Nereide" senza prova di contributo alle attività estorsive; carenza nella motivazione circa il ruolo personale e il contributo concreto del ricorrente rispetto ai reati contestati; contestazione della gravità indiziaria in relazione al trasporto di esplosivo e alle estorsioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che l'esistenza dell'associazione mafiosa è sufficientemente fondata nel compendio probatorio (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sentenze pregresse e fatti esterni) e che il gruppo degli Scarci/Scarcia presenta caratteristiche mafiose. Tuttavia la Corte ha censurato la motivazione del Tribunale in relazione alla valutazione della gravità indiziaria specifica nei confronti di Francesco Gagliandro: la motivazione è risultata generica e affastellata, senza enucleare e vagliare puntualmente gli elementi probatori rilevanti per la posizione personale del ricorrente (partecipazione all'associazione, concorso nelle estorsioni, concorso nel trasporto di esplosivo). Per tali carenze la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al giudice di merito affinché elimini le parti non pertinenti, enuclei gli elementi a carico del ricorrente e proceda ad una disamina analitica della sua posizione (con adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.). Le questioni relative all'esistenza della mafia sono state invece ritenute sufficientemente motivate e non rimesse in discussione nella sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata applicata al sodalizio Scarci/Scarcia: la Corte ritiene che, sul piano generale, il compendio indiziario (intercettazioni, dichiarazioni, precedenti sentenze, fatti esterni) dimostri il carattere mafioso del gruppo e il controllo territoriale/monopolistico sulle attività di pesca. Tuttavia la Corte richiede che l'applicazione a singoli indagati sia supportata da motivazione specifica e riferita al contributo personale.

  • artt. 10 e 12 legge 497/1974

    Norme relative al trasporto di materiale esplosivo: la Corte ha rilevato che, pur esistendo elementi probatori sul sequestro del materiale esplosivo, la motivazione non ha spiegato in modo analitico il contributo personale di Gagliandro nel pianificare o eseguire il trasporto, richiedendo un riesame più puntuale.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Reato di concorrenza illecita con minacce/violenza. La Corte ritiene congrua la qualificazione dell'attività monopolistica imposta dal gruppo come concorrenza illecita aggravata dalla forza di intimidazione mafiosa, ma osserva che l'attribuzione specifica al ricorrente necessita di prove o motivazioni puntuali sul suo ruolo.

  • art. 629 cod. pen.

    Estorsione: la Corte ricorda che, per l'aggravante della finalità mafiosa, è necessario che l'agente sia consapevole della finalità ulteriore rispetto alla mera pretesa risarcitoria; pertanto la responsabilità personale richiede prova della consapevolezza o condivisione di tale finalità.

  • artt. 81, 110 cod. pen.

    Norme sul concorso di persone nel reato (art.110) e sulla continuazione/ pluralità di reati (art.81): utilizzate per ricondurre le condotte collettive a profili di partecipazione. La Corte richiede che l'utilizzo di tali figure concorrenti sia giustificato con riferimento al contributo individuale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale alla base del ricorso (forma e ragioni di impugnazione).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni operative di cancelleria: la Corte ha disposto gli adempimenti di segreteria previsti da tale norma in seguito all'annullamento e al rinvio dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La conferma dell'esistenza di un gruppo mafioso a livello generale può essere fondata su un insieme convergente di elementi (intercettazioni, collaboratori, precedenti sentenze, fatti esterni), ma l'applicazione della qualificazione a singoli indagati richiede motivazione specifica e puntuale sul contributo personale.
  • La mera adesione a enti o cooperative riconducibili a soggetti mafiosi non è di per sé equivalente alla partecipazione all'associazione mafiosa: occorrono episodi concreti che dimostrino il contributo materiale o morale dell'indagato agli scopi del sodalizio.
  • La riproduzione generalizzata e massiva delle risultanze investigative senza enucleazione degli elementi pertinenti alla posizione individuale determina vizio di motivazione e può portare all'annullamento del provvedimento cautelare.
  • Per i reati connessi (estorsione, concorrenza illecita, trasporto di esplosivo) è necessario dimostrare, anche indiziariamente, la consapevolezza e la partecipazione dell'indagato agli scopi illeciti e alle condotte specifiche; la temporalità e la corrispondenza dei contatti/intercettazioni con i fatti contestati devono essere chiaramente motivate.
  • La forza intimidatrice del gruppo mafioso può emergere anche da comportamenti non necessariamente violenti: reputazione criminale, monopolio economico e minacce implicite possono essere rilevanti, ma la loro rilevanza rispetto a ciascun imputato deve essere spiegata.
  • In sede di riesame o cautelare il giudice è tenuto a valutare la posizione processuale specifica dell'impugnante; il mancato compimento di questo esame sostanziale giustifica il rinvio per integrazione motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.