Cassazione Penale, Sentenza n. 40949/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Losito ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale perché, in altro procedimento, nel 2018 era stata depositata una perizia che attestava l'esistenza di un vizio/parziale infermità di mente già al momento dei fatti del 3 settembre 2014. Sosteneva pertanto che la capacità di intendere e volere doveva essere riesaminata e che, in presenza di seminfermità, la pena avrebbe dovuto avvicinarsi al minimo edittale (richiamando artt. 85 e 89 c.p. e art. 133 c.p., nonché norme procedurali relative alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio di motivazione: la Corte di appello aveva motivato in modo illogico il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, non valutando adeguatamente la perizia del 2018 che documentava un ritardo mentale e una storia clinica che avrebbero dovuto far sorgere dubbi sulla imputabilità al momento dei fatti. Ne sarebbe derivata l'omessa nomina del consulente per accertare la sussistenza di una possibile seminfermità. Tuttavia, avendo il reato ormai esaurito la prescrizione (estinzione intervenuta il 24/03/2023), la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 85 cod. pen.
Richiamato in tema di capacità di intendere e di volere; posto a fondamento della questione relativa all'imputabilità dell'imputato alla data dei fatti.
art. 89 cod. pen.
Riferito alla ipotesi di seminfermità (diminuzione di imputabilità); invocato dal ricorrente per ottenere la valutazione della ridotta capacità mentale e la conseguente riduzione della pena.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; utilizzata per sostenere che, se riconosciuta la seminfermità, la pena avrebbe dovuto tendere al minimo edittale.
art. 70 cod. proc. pen. (richiesto nel testo come riferimento alla rinnovazione istruttoria)
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la richiesta di rinnovazione doveva essere valutata alla luce della perizia acquisita in altro procedimento e motivata adeguatamente se respinta.
Giurisprudenza citata
Sez. 3, n. 4645 del 25/02/1999; S.U. n. 21 del 22/11/2000; Sez. U. n. 1 del 19/01/2000
Richiami giurisprudenziali usati per affermare il principio secondo cui il rigetto di richieste istruttorie deve essere logicamente e congruamente motivato e per precisare gli effetti dell'estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Se emerge in un procedimento una perizia successiva che documenta un vizio mentale preesistente alla data del fatto, il giudice deve valutare la necessità di nominare un consulente tecnico d'ufficio o disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per accertare la imputabilità.
- Il semplice dato che in precedenti condanne non sia stata riconosciuta una diminuzione di imputabilità non basta a escludere dubbi rilevanti; il giudice di merito deve motivare in modo congruo e logico il rigetto della richiesta istruttoria.
- Se la Cassazione accerta omissioni o illogicità nella motivazione che avrebbero imposto accertamenti integrativi, può annullare la decisione; tuttavia, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio e con declaratoria di estinzione del reato.
- In presenza di diagnosi di ritardo mentale o disturbi di sviluppo con esordi nell'infanzia, è razionale ritenere che la condizione fosse già presente al momento del fatto e quindi giustificare un accertamento sulla capacità di intendere e volere alla data dell'evento.
- Per ottenere la rinnovazione istruttoria il difensore dovrebbe puntare su elementi nuovi e concreti che rendano necessario l'accertamento tecnico (perizia) e illustrare perché le prove già acquisite non sono sufficienti per decidere la questione dell'imputabilità.
- La valutazione della pena deve tener conto delle risultanze psichiatriche: la riconosciuta seminfermità, se provata, può giustificare l'applicazione di attenuanti e l'avvicinamento al minimo edittale.
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