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Sentenza

Sentenza n. 1942/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 5635/2024 emessa in data 13 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per due anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Con sentenza n. 5635/2024, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché il Ministero non aveva eseguito spontaneamente la pronuncia, la docente ha promosso giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito integralmente la sentenza del Tribunale di Milano. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza civile posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella pronuncia da eseguire, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’esecuzione sopravvenuta della pronuncia dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, poiché il ricorso si è reso necessario a causa dell’originaria inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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