Sentenza n. 1942/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 5635/2024 emessa in data 13 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Con sentenza n. 5635/2024, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché il Ministero non aveva eseguito spontaneamente la pronuncia, la docente ha promosso giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito integralmente la sentenza del Tribunale di Milano. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza civile posta in esecuzione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella pronuncia da eseguire, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione sopravvenuta della pronuncia dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, poiché il ricorso si è reso necessario a causa dell’originaria inerzia amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →