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Sentenza

Sentenza n. 13342/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del giorno 24 novembre 2022 di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 41152 del 10 febbraio 2022 per il reclutamento di n. 1175 allievi marescialli al 94° corso – anno 2022/2023; - della graduatoria finale di merito del suddetto concorso pubblicata in data 5 gennaio 2023.

Giustizia amministrativa202302861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi marescialli della Guardia di finanza e graduatoria finale di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso, disposta per il mancato possesso dei requisiti di moralità e condotta, deducendo violazione di legge per carenza di motivazione, eccesso di potere per carenza istruttoria e violazione dell’art. 10 del d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. L’esclusione era stata fondata sul fatto che, il 5 marzo 2019, il candidato era stato trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana ed era stato segnalato all’autorità prefettizia ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione avesse considerato soltanto tale episodio, senza valutare la sua maturità, la successiva condotta incensurabile e il complessivo profilo emerso dalle prove concorsuali. Ha inoltre invocato il diritto all’oblio previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, sostenendo che il dato relativo all’episodio del 2019 non fosse più utilizzabile.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 6, lett. i), del d.lgs. n. 199/1995, nella versione vigente all’epoca dei fatti, richiamato anche dal bando, secondo cui costituiscono causa di esclusione dall’arruolamento l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. La disposizione ha tipizzato una causa automatica di esclusione: una volta accertata la condotta prevista dalla legge, l’amministrazione è vincolata a escludere il candidato e non deve effettuare ulteriori valutazioni discrezionali né fornire una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento del presupposto normativo. Nel caso concreto, il possesso della marijuana e la conclusione del procedimento prefettizio con l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti integravano la causa automatica di esclusione. Il TAR ha comunque rilevato che il provvedimento aveva anche motivato autonomamente il disvalore dell’episodio, in relazione alla contiguità con ambienti implicati in traffici illeciti e all’incompatibilità della condotta con i doveri e le funzioni degli appartenenti alla Guardia di finanza. È stata respinta anche la censura relativa al diritto all’oblio, poiché il dato era stato utilizzato circa tre anni dopo la raccolta, mentre il termine ordinario di conservazione dei dati relativi ai controlli di polizia previsto dall’art. 10, comma 3, lett. m), del d.P.R. n. 15/2018 è di venti anni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6, lett. i), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199

    Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.

    La disposizione tipizza una causa automatica di esclusione dal concorso: accertata la condotta normativamente prevista, l’amministrazione non dispone di margini per derogare al precetto né deve svolgere ulteriori valutazioni discrezionali.

  • art. 2, comma 1, lett. b), n. 9), bando di concorso

    Il bando richiama la causa normativa di esclusione relativa all’uso o alla detenzione non terapeutica di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • art. 10, comma 3, lett. m), d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15

    I dati relativi ai controlli di polizia possono essere conservati per il termine ordinario di venti anni dalla raccolta; l’utilizzo del dato dopo circa tre anni non viola, nel caso esaminato, il diritto all’oblio.

  • art. 17 Regolamento (UE) 2016/679

    Il diritto alla cancellazione dei dati non impedisce l’utilizzo del dato da parte dell’amministrazione quando esso è ancora conservabile e utilizzabile secondo la disciplina speciale applicabile ai dati dei controlli di polizia.

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La segnalazione prefettizia conseguente al possesso di sostanza stupefacente costituisce l’episodio posto a fondamento dell’accertamento della causa di esclusione.

Massime di principio

  • La legge può tipizzare cause automatiche di esclusione dai concorsi per l’arruolamento nella Guardia di finanza; quando il fatto previsto dalla norma è accertato, l’amministrazione è vincolata a escludere il candidato e non può sostituire alla previsione legislativa una valutazione discrezionale favorevole.
  • La causa di esclusione relativa all’uso o alla detenzione non terapeutica di sostanze stupefacenti opera anche se la condotta è saltuaria, occasionale o risalente, salvo che la stessa disciplina normativa applicabile preveda diversamente.
  • Quando l’esclusione concorsuale deriva dall’accertamento di una causa normativa automatica, non è necessaria un’ulteriore motivazione sulle caratteristiche personali del candidato o sulla comparazione con il suo complessivo profilo, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di motivare anche autonomamente il disvalore della condotta.
  • Il diritto all’oblio non impedisce l’utilizzazione, in un procedimento di reclutamento, di dati relativi a controlli di polizia conservati entro il termine previsto dalla disciplina speciale; il decorso di circa tre anni non rende inutilizzabile un dato soggetto a un termine ordinario di conservazione ventennale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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