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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32534/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coltivatore)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione di riscatto agrario proposta da un proprietario confinante che si assumeva coltivatore diretto e lamentava di non aver ricevuto la notificazione della proposta di alienazione di un fondo rustico, in relazione alla compravendita del terreno da parte di altri soggetti. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo integrati i requisiti soggettivi e oggettivi del retratto; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione i proprietari acquirenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla prelazione/riscatto agrario e delle regole sull'onere della prova, sostenendo: 1) che i fondi non fossero contigui perché separati per tutta la lunghezza da un corso d'acqua, che sarebbe stato erroneamente degradato a fosso di scolo privato, con conseguente indebita presunzione di contiguità; 2) che il resistente non fosse coltivatore diretto, valorizzando pensionamento, età avanzata, cancellazione da registri agricoli, mancata redditività e dichiarazioni rese in interrogatorio formale. Con memoria hanno insistito sulla pretesa non contiguità dei fondi e hanno richiamato l'art. 897 c.c. in modo critico, per contestare la soluzione adottata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese di lite in favore del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la questione dell'onere della prova non veniva in rilievo perché la natura del canale interposto era stata positivamente accertata dal giudice di merito, che lo aveva qualificato come fosso di scolo privato, escludendo quindi che il fatto fosse rimasto ignoto. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che le censure mirassero solo a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli indizi già apprezzati dalla Corte territoriale; perciò la doglianza è stata giudicata inammissibile. La memoria non ha introdotto elementi idonei a mutare l'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    norma richiamata quale base del diritto di prelazione e retratto agrario invocato dal proprietario confinante coltivatore diretto.

  • art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817

    norma richiamata quale disciplina integrativa del retratto/prelazione agraria.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la distribuzione dell'onere della prova rileva solo quando il fatto controverso sia rimasto ignoto all'esito dell'istruttoria; se il giudice di merito accerta positivamente il fatto, la regola sull'onere probatorio non può essere invocata per sovvertire tale accertamento.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prova presuntiva, ma non decisivo perché il fatto storico era stato già accertato in concreto dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici; la Corte esclude che la censura consenta di rimettere in discussione l'accertamento di merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    dedotto come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    dedotto come omesso esame di fatti decisivi; la Corte, in sostanza, qualifica le doglianze come richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato ai fini della trattazione camerale e della proposta del relatore.

  • art. 897 c.c.

    richiamato nella memoria e nella motivazione per la disciplina del fosso di scolo tra fondi confinanti; la Corte ne dà lettura come presunzione iuris tantum di comunione del fosso, operante quando esso sia privato e incida sulla contiguità dei fondi.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2012

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2012

    richiamato per la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di prelazione e riscatto agrario, la verifica della contiguità tra fondi e della natura dell'eventuale corso d'acqua interposto è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La regola di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. opera soltanto quando il fatto decisivo resti non accertato; se il giudice di merito accerta positivamente il fatto controverso, la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è inconferente.
  • La presunzione relativa di comunione del fosso di scolo tra fondi confinanti, richiamata dall'art. 897 c.c., non trasforma automaticamente il fosso in un elemento idoneo a mantenere la contiguità fisica dei terreni: la sua incidenza va valutata secondo le risultanze di causa e la sua eventuale natura privata può escludere la contiguità.
  • Le doglianze che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione di testimonianze, consulenze tecniche e indizi già apprezzati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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