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Sentenza

Sentenza n. 3512/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia, assunta nella seduta del 29-5-2023 e registrata al n. XII/375, recante in oggetto “Rete regionale oftalmologica: determinazioni per il miglioramento dell'appropriatezza, sicurezza, qualità ed efficientamento organizzativo in merito ad alcune prestazioni in ambito oftalmologico” - comunicata con PEC, inviata da ATS Insubria, del 5 giugno 2023, con nota parimenti oggetto di gravame - nella parte in cui è stato approvato il documento tecnico “‘chirurgia della cataratta', elaborato nell'ambito della Rete Oftalmologica regionale, quale documento di linee guida rivolto alle strutture e agli operatori sanitari che trattano la casistica, ai fini dell'efficientamento e del miglioramento dell'appropriatezza del percorso operatorio – Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento”; - del richiamato documento tecnico “chirurgia della cataratta”, parte integrante del DGR XII/375 del 29-6-2023; - della nota prot. 20585 del 31-5-2023, della Direzione Generale welfare inviata ai direttori generali ATS, con cui si è diramata la ridetta delibera e richiesto di fornirne ulteriore diffusione; - ogni altro atto e provvedimento collegato, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti e atti sopra indicati, in quanto lesivi delle situazioni giuridiche soggettive della ricorrente.

Giustizia amministrativa202302477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale che approva il documento tecnico sulla chirurgia della cataratta e disciplina il percorso del paziente, prevedendo la disponibilità dell'anestesista nella struttura e la sua presenza continuativa in sala operatoria solo nei casi a maggiore rischio clinico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato, previa trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, la deliberazione regionale e gli atti connessi sostenendo che il documento tecnico sulla chirurgia della cataratta fosse illegittimo nella parte in cui non prevedeva la presenza routinaria dell'anestesista in sala operatoria. Ha dedotto: eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità nella definizione degli standard minimi di sicurezza; violazione dei principi di precauzione e prevenzione in ambito sanitario; manifesta ingiustizia e irragionevolezza per le ricadute sulle responsabilità penali e civili del chirurgo oculista; violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha sostenuto che anche l'anestesia topica o locale non garantirebbe immobilità e sicurezza adeguate, che le attività anestesiologiche competerebbero esclusivamente all'anestesista e che la Regione avrebbe trascurato linee guida di associazioni scientifiche, in particolare quelle della SOI e dell'AAROI, più favorevoli alla presenza dell'anestesista. La Regione ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alle censure tecnico-scientifiche, ha ritenuto che le scelte regionali fossero espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, non riscontrati nel caso concreto. Il documento tecnico è stato ritenuto fondato su riferimenti scientifici qualificati e su linee guida validate nell'ambito del Sistema Nazionale Linee Guida previsto dall'art. 5 della l. n. 24/2017. La scelta regionale è stata giudicata coerente con la qualificazione della chirurgia della cataratta come procedura a bassa intensità, con l'anestesia locale quale opzione ordinaria e con la valutazione individualizzata delle condizioni del paziente. L'assenza di una presenza routinaria dell'anestesista in sala non equivale alla sua esclusione: il modello prevede la disponibilità dell'anestesista nella struttura e il suo intervento in caso di urgenza, oltre alla presenza continuativa nei casi a significativo rischio di complicanze o con condizioni cliniche particolari, sulla base della valutazione preoperatoria specialistica. Il TAR ha escluso la violazione del principio di precauzione, poiché il rischio è stato gestito mediante misure proporzionate e graduate in relazione al rischio clinico individuale. Ha inoltre escluso un trasferimento improprio delle competenze anestesiologiche al chirurgo oculista, ravvisando una diversa modalità organizzativa del servizio, senza soppressione delle competenze dell'anestesista. Quanto al difetto di motivazione, il giudice ha qualificato la deliberazione come atto amministrativo generale, non soggetto all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 241/1990; in ogni caso, ha ritenuto le ragioni della decisione chiaramente desumibili dalla deliberazione e dal documento tecnico, anche in considerazione degli obiettivi perseguiti, delle fonti scientifiche richiamate e dell'apparato bibliografico. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina l'opposizione al ricorso straordinario e la conseguente trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

  • art. 48 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione dell'amministrazione intimata.

  • art. 5 l. n. 24/2017

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede l'iter istituzionale di elaborazione e adozione delle linee guida del Sistema Nazionale Linee Guida; il giudice attribuisce rilievo alla loro validazione istituzionale nel valutare la ragionevolezza della scelta tecnica regionale.

  • art. 3, comma 2, l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Esclude dall'obbligo generale di motivazione gli atti amministrativi generali; il giudice qualifica come generale la deliberazione che approva criteri organizzativi e clinici destinati alla generalità delle strutture e degli operatori sanitari.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione; il giudice ritiene comunque intellegibili le ragioni dell'atto dal suo contenuto complessivo.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto difetto di istruttoria e di motivazione; la censura è respinta.

Massime di principio

  • Le scelte amministrative connotate da ampia discrezionalità tecnica, fondate su valutazioni scientifiche e organizzative, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irrazionalità, illogicità, incoerenza o travisamento dei fatti; la mera contrapposizione di una diversa opzione tecnico-scientifica non è sufficiente a determinarne l'illegittimità.
  • Nel valutare la legittimità di una scelta amministrativa sanitaria, le linee guida inserite nel Sistema Nazionale Linee Guida e adottate secondo la procedura istituzionale prevista dalla legge possono costituire una base tecnico-scientifica qualificata; linee guida elaborate da associazioni scientifiche non inserite in tale sistema possono rilevare come contributi scientifici, ma la loro difformità rispetto alla scelta amministrativa non dimostra, di per sé, manifesta illogicità o travisamento.
  • Il principio di precauzione in ambito sanitario impone una gestione del rischio fondata sulle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili e su misure ragionevoli, necessarie e proporzionate; non richiede necessariamente l'adozione della misura massima indistintamente per tutti i pazienti, quando l'amministrazione abbia predisposto un modello graduato sulla base del rischio individuale.
  • Un modello organizzativo sanitario che preveda la disponibilità dello specialista nella struttura e la sua presenza continuativa solo nei casi clinicamente più rischiosi può essere legittimo quando sia fondato su una valutazione individualizzata del paziente e assicuri l'intervento specialistico in caso di urgenza, senza che ciò comporti un trasferimento delle competenze professionali dello specialista ad altro sanitario.
  • La deliberazione che approva criteri clinici e organizzativi destinati alla generalità delle strutture e degli operatori sanitari è un atto amministrativo generale e non è soggetta all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 3 della l. n. 241/1990; in ogni caso, la motivazione può risultare dal contenuto complessivo dell'atto e degli allegati, inclusi i riferimenti scientifici e bibliografici che rendano ricostruibile l'iter logico della scelta.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioIgiene e sanità pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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