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Sentenza

Sentenza n. 1001/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 604/2025, RG 1244/2025, resa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 17/10/2024 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 05/11/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202600411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, relativa al pagamento di somme dovute per il beneficio della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici individuati nella pronuncia, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, non impugnata e quindi passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il TAR ha rilevato che era decorso, prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L'USR si è costituito soltanto formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l'eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'intervento del commissario su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e l'esecuzione dell'incarico entro i successivi 120 giorni. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede il beneficio riconosciuto al docente dal giudice del lavoro, le cui somme dovevano essere assegnate dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi, dalla notificazione del titolo all'Amministrazione e prima della sua proposizione, i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • L'inerzia dell'Amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell'ottemperanza a dichiarare l'inottemperanza e a ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore con apposita istanza, conferendogli i poteri necessari per compiere gli atti amministrativi e contabili occorrenti all'esecuzione del giudicato.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, accompagnata dall'assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando risulti oggettivamente ineseguito il titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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